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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11561/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava la declaratoria di inammissibilità con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato il reclamo-impugnazione proposto dall'Amministrazione (DAP) avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto Luca Andrea Nizza, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis, riconoscendogli la disponibilità di fornello a gas, pentolame e accessori per la cottura dei cibi per l'intera giornata. Il Tribunale aveva ritenuto l'atto inammissibile perché redatto senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, seguendo un precedente orientamento (Sez.1 n.11247/2016). Il Ministero deduceva invece che la giurisprudenza di legittimità, e in particolare la decisione delle Sezioni Unite (Sez. U n.3775 del 21/12/2017, dep. 2018), consente all'Amministrazione penitenziaria di promuovere il reclamo-impugnazione di cui all'art. 35-bis ord. pen. senza l'assistenza obbligatoria dell'Avvocatura dello Stato. In secondo luogo il Ministero contestava, sul merito, la decisione che aveva esteso al detenuto in 41-bis la possibilità di utilizzare le suppellettili per la cottura per tutta la giornata, sostenendo la legittimità di fasce orarie differenziate per esigenze organizzative e di sicurezza previste per il regime 41-bis e rimettendo tale valutazione alla discrezionalità amministrativa ex art. 36 lett. b) d.P.R. n.230/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che l'Amministrazione penitenziaria può proporre il reclamo-impugnazione ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, ord. pen., senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Sez. U n.3775/2017) e successivi orientamenti. Perciò la declaratoria di inammissibilità adottata dal Tribunale di Milano è stata annullata. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame. L'annullamento della declaratoria di inammissibilità ha assorbito il secondo motivo attinente al merito, che pertanto non è stato deciso dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen. (comma 1 e comma 4)

    La Corte interpreta l'art. 35-bis nel senso che la possibilità di partecipazione informale dell'Amministrazione nelle fasi procedimentali è prevista anche nella successiva fase del reclamo-impugnazione (comma 4): il reclamo-impugnazione può essere proposto dall'Amministrazione penitenziaria senza assistenza obbligatoria dell'Avvocatura dello Stato.

  • art. 35-ter ord. pen. (comma 1)

    Richiamato come parte del quadro normativo che semplifica il contraddittorio tra Amministrazione e detenuto nelle fasi del procedimento di prossimità; contribuisce alla motivazione per cui l'atteggiamento 'deformalizzato' dell'Amministrazione è giustificato anche in sede di reclamo-impugnazione.

  • art. 41-bis ord. pen. (comma 2-quater, lett. a) e b))

    Norma materiale del regime differenziato richiamata nella controversia: la Corte non decide nel merito la legittimità delle fasce orarie ma riconosce che la disciplina speciale del 41-bis giustifica specifiche misure organizzative che l'Amministrazione può valutare.

  • art. 69 ord. pen. (comma 6)

    Richiamato nel contesto delle norme procedurali e sanzionatorie del regime carcerario; non oggetto di autonoma interpretazione decisoria nella sentenza.

  • Circolare DAP n. 3676/6126 del 2/10/2007 (e riferimento a testi successivi della Circolare)

    La circolare, che disciplina l'uso di fornelli e suppellettili, è la fonte amministrativa rispetto alla quale è sorta la controversia pratica; la Corte non statuisce sul suo contenuto ma il procedimento di impugnazione concernente misure derivanti dalla circolare rientra nell'ambito dell'art. 35-bis.

  • Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (dec. dep. 2018, c.d. Tuttolomondo)

    Giurisprudenza di riferimento: le Sezioni Unite hanno stabilito che l'Amministrazione penitenziaria può impugnare le ordinanze dei magistrati di sorveglianza senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, perché l'assetto dell'art. 35-bis favorisce una forma 'deformalizzata' di partecipazione dell'Amministrazione anche nella fase di reclamo-impugnazione.

  • Sez. 1, n. 11247 del 17/11/2016

    Precedente richiamato dal Tribunale di Milano come motivo per dichiarare inammissibile il reclamo; la Cassazione ritiene tale precedente superato dall'orientamento delle Sezioni Unite.

  • d.P.R. n. 230 del 2000 (art. 36 lett. b)

    Richiamato quale fonte della potestà amministrativa in materia organizzativa penitenziaria; la Corte sottolinea che alcune valutazioni (es. fasce orarie per 41-bis) rientrano nella discrezionalità amministrativa e non sono immediatamente sostituibili dal giudice.

  • r.d. n. 1611 del 1933

    Citato come norma generale di riferimento sulle formalità di costituzione; la Corte indica che l'orientamento moderno ha deformalizzato il potere di reclamo ex art. 35-bis anche rispetto a dette formalità.

Massime di principio

  • L'Amministrazione penitenziaria può proporre il reclamo-impugnazione ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, ord. pen., senza l'obbligo del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato: atti redatti direttamente da funzionari del DAP non sono automaticamente inammissibili per questa ragione.
  • I precedenti giurisprudenziali contrari (che imponevano il patrocinio dell'Avvocatura) sono superati dall'orientamento delle Sezioni Unite che valorizza una partecipazione 'deformalizzata' dell'Amministrazione nelle procedure previste dagli artt. 35-bis e 35-ter.
  • Le questioni di merito relative a misure organizzative del regime 41-bis (es. limiti orari all'uso di fornelli e suppellettili) richiedono una valutazione delle esigenze di sicurezza e organizzazione e, salvo vizio di eccesso o illegittimità, rientrano nella discrezionalità amministrativa richiamata dall'art. 36 d.P.R. 230/2000.
  • Se un giudice di merito dichiara inammissibile un reclamo dell'Amministrazione per motivi formali non più coerenti con la giurisprudenza di legittimità, la decisione può essere annullata in cassazione e la controversia rimessa per nuovo esame.
  • Nelle controversie tra detenuti in regime comune e in regime 41-bis occorre verificare che differenze di trattamento siano giustificate da concrete esigenze di sicurezza/organizzazione e non perseguano fini afflittivi: tale valutazione sostanziale è distinta dalla questione procedurale di legittimazione ad impugnare.

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