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Sentenza

Sentenza del 10/05/2022 n. 14842 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contesta la decisione della C.T.R. Calabria che aveva ritenuto non tassabili le somme corrisposte dall'A.S.P. al dipendente a titolo di risarcimento derivante dalla transazione conclusiva di giudizi di lavoro. L'ufficio sostiene che si tratta di risarcimento per lucro cessante o mancato guadagno collegato al rapporto di lavoro e, dunque, soggetto a tassazione (anche mediante tassazione separata ex art. 17 TUIR) ai sensi dell'art. 6 TUIR, comma 2.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato la decisione della C.T.R. che aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che le somme transatte fossero risarcimento per perdita di chance di accrescimento professionale (danno emergente) e non reintegro di redditi non percepiti (lucro cessante). La Corte ha ricordato e applicato il principio secondo cui sono imponibili solo le somme volte a reintegrare mancati redditi, mentre sono esenti quelle risarcitorie dirette a riparare pregiudizi di natura diversa; ha inoltre osservato che il richiamo all'art. 52 del CCNL vale solo ai fini della quantificazione e non ne muta la natura giuridica. Ricorso rigettato; decisione depositata il 10 maggio 2022.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 6, comma 2

    Le somme ricevute a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo se e nei limiti in cui reintegrino un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (lucro cessante). Se riparano un pregiudizio di natura diversa, non sono imponibili.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 17, comma 1, lett. b

    art. 17, comma 1, lett. b TUIR

    Prevede la tassazione separata per talune somme percepite in anni successivi a quelli di competenza; può trovare applicazione se il risarcimento è qualificato come reintegro di redditi non percepiti.

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza sanitaria, art. 52 (08/06/2000)

    art. 52 CCNL dirigenza sanitaria

    Rappresenta il meccanismo contrattuale per la determinazione della retribuzione di risultato; ai fini fiscali il richiamo al CCNL può servire solo per quantificare il danno ma non altera la natura risarcitoria (danno emergente vs lucro cessante).

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002

    Norma sul contributo unificato in materia di soccombente pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato; nella sentenza è richiamata per escludere l'applicazione del regime agevolato delle spese processuali.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra lucro cessante (mancata percezione di redditi) e danno emergente (perdita di chance o lesione della professionalità): fiscalmente imponibile è solo il primo.
  • La qualificazione giuridica del danno data dal giudice del lavoro o dalla transazione è determinante: se il giudice riconosce perdita di chance la somma tende ad essere non imponibile.
  • L'uso di parametri contrattuali (es. art. 52 CCNL) per quantificare l'importo non modifica la natura del risarcimento: la modalità di calcolo non trasforma un danno emergente in reddito.
  • Se la somma è effettivamente diretta a reintegrare redditi non percepiti occorre documentarlo e potrà essere assoggettata a tassazione, eventualmente con tassazione separata nell'anno di percezione.
  • In caso di transazione è utile esplicitare nel testo l'oggetto del risarcimento (riparazione perdita di chance vs reintegro di redditi) e raccogliere la pronuncia giudiziale che chiarisce la natura del danno per difendersi efficacemente da contestazioni fiscali.
  • L'onere della prova circa la natura reddituale spetta in via principale all'Amministrazione finanziaria: in assenza di elementi che dimostrino il carattere di lucro cessante, prevale la non imponibilità.

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