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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25318/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al non specificato

La controversia

Il titolo fornito “in fase di valutazione oscuramento” indica una controversia relativa alla richiesta di oscuramento/ralisting di contenuti (es. URL, immagini, post) durante una fase di valutazione o istruttoria: tipicamente la questione riguarda la tutela della reputazione o dei dati personali del richiedente, la presunta illiceità del contenuto (diffamazione, violazione del diritto d'autore, trattamento illecito di dati), o l'obbligo dell'hosting/provider di intervenire (oscurare o rimuovere) in presenza di una segnalazione o di un ordine. Senza il testo della sentenza non è possibile dire con precisione i capi di imputazione o le domande giuridiche sollevate, ma le contestazioni ricorrenti in casi simili sono: 1) illegittimità del contenuto e richiesta di rimozione/oscuramento; 2) illegittimità della richiesta per eccesso di limitazione della libertà di informazione; 3) responsabilità dell'intermediario e sussistenza/inesistenza dell'obbligo di intervento preventivo.

La decisione

Informazione sulla decisione non fornita. In assenza del testo della sentenza non è possibile riassumere l'esito concreto. In termini generali, le possibili decisioni sono: a) accoglimento della richiesta e ordine di oscuramento/rimozione (spesso con misure provvisorie se sussistono danni gravi e immediati); b) rigetto della richiesta per insussistenza del diritto/danno o prevalenza dell'interesse pubblico; c) rigetto nei confronti dell'intermediario se non ricorrono i presupposti di intervento (es. mancanza di conoscenza effettiva della illiceità o di un ordine dell'autorità). La sentenza concreta è necessaria per indicare motivazione e misura adottata.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (recepimento Direttiva eCommerce)

    artt. 14-17 (responsabilità degli intermediari e limiti di responsabilità per i prestatori di hosting)

    Gli hosting provider non sono responsabili dei contenuti ospitati salvo che abbiano effettiva conoscenza dell'illiceità o non adempierebbero a un ordine dell'autorità; l'oscuramento può essere imposto quando sussistono presupposti di notitia e ordine giudiziario o amministrativo.

  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

    art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio")

    Il titolare del trattamento deve valutare la richiesta di cancellazione dati personali bilanciando il diritto dell'interessato con l'interesse pubblico all'informazione; il diritto alla cancellazione può giustificare misure come il delisting/oscurecimento in determinate circostanze.

  • Codice Civile

    art. 2043 (risarcimento per fatto illecito)

    Se il contenuto illecitamente diffonde un fatto che arreca danno, il responsabile può essere tenuto al risarcimento e il giudice può disporre misure ripristinatorie tra cui l'oscuramento.

  • Principi giurisprudenziali EU (Corte di Giustizia/CGUE) e bilanciamento interessi

    La giurisprudenza dell'UE enfatizza il bilanciamento tra libertà di espressione e diritti alla privacy/reputazione, richiedendo valutazioni proporzionali e limitate nel tempo delle misure di rimozione/oscura­mento.

Massime di principio

  • Se si chiede l'oscuramento di contenuti bisogna distinguere tra responsabilità dell'autore del contenuto e responsabilità dell'intermediario: quest'ultimo è obbligato a intervenire solo in presenza di notitia certa dell'illiceità o di un ordine dell'autorità
  • Il giudice valuta il bilanciamento tra diritto alla riservatezza/reputazione e libertà di informazione: prevalgono la proporzionalità, la specificità della richiesta e l'interesse pubblico all'informazione
  • Per ottenere misure urgenti (oscuramento temporaneo) è utile provare il periculum in mora (danno grave e immediato) e la fumosità del diritto; senza prova convincente le misure provvisorie sono difficili da ottenere
  • Le richieste basate su dati personali trovano fondamento nell'art. 17 GDPR, ma il diritto all'oblio non è assoluto: vanno valutati la natura dei dati, il tempo trascorso, il ruolo pubblico dell'interessato e l'interesse pubblico alla disponibilità dell'informazione
  • Le decisioni giudiziali tendono a privilegiare soluzioni mirate e temporanee (es. oscuramento del link specifico, geoblocking, delisting) rispetto a misure ampie e permanentemente censorie
  • In fase di valutazione preliminare, è raccomandabile documentare con precisione il pregiudizio subito, fornire prove dell'illiceità del contenuto e richiedere, se opportuno, misure provvisorie motivate sul tema del danno imminente

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