Cassazione Penale, Sentenza n. 12902/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Questione di competenza territoriale: le difese hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano e chiesto che il procedimento fosse assegnato al Tribunale di Pavia sostenendo che la struttura criminosa (e il promotore) aveva sede/operatività in provincia di Pavia (Gravellona Lomellina/Vigevano) e che i primi atti di consumazione (incassi di assegni, conti correnti, costituzione della "Università" ecc.) si sono verificati in provincia di Pavia. Il Pubblico Ministero e le parti civili hanno invece sostenuto che la base operativa e la programmazione dei reati erano a Milano, per cui la competenza doveva restare al Tribunale di Milano. Il G.i.p. di Milano ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. per decidere la competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal G.i.p. di Milano (verificando che l'ordinanza di rimessione aveva adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza dell'eccezione). Ha poi delimitato il proprio esame ai soli atti e alle questioni indicate dal giudice remittente, richiamando il principio per cui in sede di rinvio pregiudiziale non sono ammesse nuove prospettazioni o atti non trasmessi. Valutando la competenza in tema di reati connessi, ha applicato l'art. 16 cod. proc. pen. (competenza al giudice del reato più grave) e, dato che i reati principali rilevanti erano quelli di riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen., ha individuato quale primo reato cronologicamente il capo 10 (riciclaggio/648-bis) con momento iniziale indicato il 13 novembre 2017 e come luogo Vigevano. Ne è conseguito che la competenza territoriale spetta al Tribunale di Pavia. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Pavia e ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso quel Tribunale.
Norme richiamate
art. 24-bis cod. proc. pen.
"Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori"
Il giudice remittente deve motivare la decisione preliminare di non manifesta infondatezza, selezionare e trasmettere gli atti ritenuti necessari; la Corte di cassazione è poi vincolata all'oggetto e agli atti indicati, non potendo essere investita di profili o documenti nuovi non trasmessi.
art. 16 cod. proc. pen.
"La competenza per territorio per i procedimenti connessi ... appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato"
Per reati connessi la competenza si determina con riferimento al reato più grave (o, in caso di parità, al primo in ordine cronologico). Nel caso concreto, avendo il reato di riciclaggio (art. 648-bis) una cornice edittale più grave rispetto all'associazione (art. 416), è prevalso il criterio del reato più grave e quindi il primo reato di 648-bis ha determinato il foro competente.
art. 8, comma 2 cod. pen.
Ai fini del locus commissi delicti dell'associazione occorre considerare il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ossia dove si è perfezionato il delitto; tale criterio è utile per individuare il momento e il luogo di perfezionamento dell'associazione o dei reati associativi collegati.
art. 416 cod. pen.
Delitto di associazione per delinquere: la Corte ha ricordato i requisiti e la pena edittale (3-7 anni per il promotore) ma ha osservato che, ai fini della competenza per connessione, la pena del reato di riciclaggio era più grave e quindi prevalente nella determinazione del foro.
art. 648-bis cod. pen.
Delitto di riciclaggio: ritenuto reato più grave rispetto all'associazione; le singole imputazioni di 648-bis (con date e luoghi) sono state determinanti per la scelta del giudice competente, individuando il primo reato di questa specie come quello che fissa la competenza territoriale.
Massime di principio
- In ipotesi di reati connessi la competenza territoriale segue il criterio del reato "più grave" ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen.; se la gravità è pari, conta il primo reato in ordine cronologico.
- Nel determinare il luogo della consumazione per reati associativi, occorre valutare dove si è perfezionato il delitto (art. 8, comma 2), ma può essere necessario anche considerare il luogo in cui si è manifestata l'operatività e la direzione dell'associazione: la scelta dipende dalle evidenze processuali disponibili.
- Il giudice remittente (art. 24-bis) deve compiere una preliminare delibazione, motivare la non manifesta infondatezza dell'eccezione e trasmettere solo gli atti necessari; la Corte di cassazione decide entro i limiti della questione e degli atti trasmessi, non potendo esaminare profili o documenti nuovi non inclusi.
- La determinazione della competenza deve partire dalle imputazioni formulate dal pubblico ministero (contestazione): solo errori macroscopici della contestazione possono condurre a discostarsene.
- Per sostenere la competenza territoriale è utile documentare chiaramente data/luogo del primo atto consumativo rilevante (es. incassi, versamenti, costituzione di enti/conti) e la residenza/sede del promotore o della presunta base operativa; viceversa per contestare la competenza predominano elementi che mostrino programmazione e direzione in altro luogo.
- In sede di impugnazione o rinvio pregiudiziale non è consentito introdurre nuovi profili di incompetenza diversi da quelli già decisi dal giudice remittente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12783/2026 del 08/04/2026
- Sentenza penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12784/2026 del 08/04/2026
- Sentenza penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12785/2026 del 08/04/2026
- Sentenza penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12787/2026 del 08/04/2026
- Sentenza penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12788/2026 del 08/04/2026
- Sentenza penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12789/2026 del 08/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →