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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23969/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto solo il secondo motivo di ricorso, rigettando il primo, il terzo e il quarto, e dichiarando assorbito il quinto. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un pignoramento presso terzi fondato su quindici cartelle di pagamento per crediti tributari e di una successiva intimazione di pagamento relativa alle stesse cartelle e a un'ulteriore cartella per imposta di registro. In primo grado i ricorsi furono riuniti e dichiarati inammissibili, ritenendosi provata la notifica delle cartelle. In appello la contribuente contestò la validità delle notifiche, il valore probatorio della documentazione prodotta in copia dall'agente della riscossione, l'eventuale mancanza delle raccomandate informative e la nullità dell'intimazione di pagamento anche per la sospensione del pignoramento. La CTR rigettò l'appello. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione delle norme sul disconoscimento delle copie e sulla prova della notifica, sostenendo che il disconoscimento fosse stato specifico e rituale; 2) motivazione apparente per non avere la CTR affrontato compiutamente i vizi di notifica, in particolare quelli relativi alle raccomandate informative e all'uso di corriere privato; 3) omessa pronuncia sulla doglianza di nullità dell'intimazione per violazione della sospensione del pignoramento; 4) omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza della notifica dell'intimazione; 5) violazione delle spese di lite per la costituzione dell'agente della riscossione tramite funzionario. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il disconoscimento era inefficace perché non specificava in modo chiaro e circostanziato le difformità tra copie e originali; ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando motivazione apparente della sentenza d'appello sulle questioni di validità delle notifiche. Ha rigettato il terzo motivo perché la questione era stata esaminata e comunque disattesa implicitamente; ha rigettato il quarto perché la pretesa inesistenza della notifica integrava, al più, nullità sanabile e comunque la questione era infondata; ha dichiarato assorbito il quinto per effetto della cassazione con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il disconoscimento delle riproduzioni documentali; la Corte chiarisce che la contestazione delle copie deve essere specifica e circostanziata.

  • art. 2718 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle copie documentali; non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 2719 c.c.

    Le copie hanno la stessa efficacia degli originali se la conformità non è disconosciuta in modo rituale; il disconoscimento deve essere specifico e tempestivo.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato per il disconoscimento della scrittura; la Corte ribadisce che occorre una contestazione chiara e specifica.

  • art. 215 c.p.c.

    Il disconoscimento della copia o della sottoscrizione deve essere effettuato nella prima udienza o con la prima risposta successiva alla produzione.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della riscossione e della notifica delle cartelle.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    L'obbligo di conservazione e di esibizione della matrice o copia della cartella e della relata/avviso di ricevimento attiene al diritto di accesso agli atti e non detta una regola processuale sulla prova.

  • art. 18 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali tributarie invocate.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali tributarie invocate.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali tributarie invocate.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario è ammessa, di regola, la produzione documentale in copia.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per il vizio motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla disciplina della motivazione nel giudizio tributario d'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per i motivi di omessa pronuncia; la Corte distingue tra omessa pronuncia e rigetto implicito.

  • art. 360 c.p.c.

    Censura per violazione di legge proposta sul tema del disconoscimento delle copie e delle spese.

  • art. 360 c.p.c.

    Censura per nullità della sentenza da motivazione apparente e da omessa pronuncia.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo, quando l'atto è comunque impugnato tempestivamente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sull'onere della prova; la Corte osserva che la prova della notifica può essere fornita anche con copie idonee e documentazione abbinabile all'atto.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni, se riconosciuta o legalmente considerata come riconosciuta.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle spese; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per i principi di ragionevole durata e di economia processuale, utilizzati per escludere la cassazione con rinvio su una questione di diritto infondata.

  • d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012

    Richiamato per la nozione di motivazione apparente alla luce della riforma dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente nel giudizio di legittimità.

  • d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notifiche delle cartelle e degli atti della riscossione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la prova della notifica delle cartelle può essere fornita anche mediante copie della relata o dell'avviso di ricevimento, purché dagli atti sia possibile ricavare con certezza il collegamento con le cartelle notificate; la sola mancanza dell'originale non implica automaticamente l'inefficacia probatoria della documentazione prodotta.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale non può risolversi in contestazioni generiche o in censure sull'idoneità probatoria o sulla regolarità della notifica: deve essere tempestivo, specifico e indicare in modo chiaro quali documenti si contestano e per quali aspetti difformi dall'originale.
  • L'obbligo del concessionario di conservare e esibire matrice/copia della cartella e della documentazione di notifica, previsto dalla disciplina della riscossione, riguarda il diritto di accesso agli atti e non introduce una regola processuale esclusiva di prova.
  • La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; in tal caso la sentenza è nulla perché non raggiunge il minimo costituzionale di motivazione.
  • Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito, anche implicitamente, ha rigettato la questione esaminando l'impugnazione nel suo complesso; se la questione di diritto omessa è comunque infondata, la cassazione con rinvio non è necessaria.
  • Una irregolarità della notificazione non integra inesistenza se l'attività di trasmissione è stata compiuta da un soggetto qualificato e l'atto ha comunque raggiunto il destinatario o un esito positivo previsto dall'ordinamento; in tal caso, al più, ricorre una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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