Cassazione Penale, Sentenza n. 2248/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per il reato commesso ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione della concretezza e attualita delle esigenze cautelari, in particolare del rischio di reiterazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata considerazione dell'idoneita di una misura meno afflittiva (obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria) che consentirebbe al ricorrente di svolgere un'attivita lavorativa.
La decisione
Il ricorso e stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, ricordando che in sede di appello avverso ordinanza di rigetto della revoca di misura cautelare il tribunale non riesamina integralmente la sussistenza delle condizioni della misura ma controlla la correttezza giuridica e la motivazione rispetto ad eventuali fatti nuovi. Il Tribunale ha valutato il rischio di recidiva sulla base del precedente per furto e dello stato di disoccupazione del ricorrente, ritenendo che solo gli arresti domiciliari, limitando i movimenti, possano impedire la reiterazione. Ha inoltre rilevato che la richiesta di autorizzazione ad allontanarsi non poteva essere esaminata perche non precedentemente proposta alla Corte di appello. In conseguenza del rigetto e stato disposto il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamata quale titolo di responsabilita penale per concorso di persone nel reato, quindi parte della fattispecie per la quale e stata applicata la misura cautelare.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale in materia di stupefacenti richiamata quale fattispecie di reato per la quale il ricorrente e stato condannato e sottoposto a misura cautelare.
art. 616 c.p.p.
Norma processuale invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021 (Rv. 282292)
Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021 (Rv. 282292)
Principio richiamato secondo cui, in appello avverso ordinanza di rigetto della revoca di misura cautelare personale, il tribunale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la adeguatezza motivazionale dell'ordinanza impugnata e l'eventuale rilevanza di fatti nuovi, senza procedere a un nuovo, pieno esame della sussistenza delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- In appello avverso ordinanza che rigetta la revoca di una misura cautelare il giudice non procede a un nuovo esame integrale delle esigenze cautelari ma verifica la correttezza giuridica e la motivazione dell'atto impugnato e la rilevanza di eventuali fatti nuovi.
- Il rischio di recidiva puo essere desunto, tra gli elementi valutabili, da precedenti penali rilevanti e da condizioni personali (es. disoccupazione) che possano far sorgere il sospetto che il soggetto tragga sostentamento da attivita illecite.
- Proposte di misure meno afflittive (es. obbligo di presentazione alla P.G.) devono essere adeguatamente formulate e, se non proposte ai precedenti gradi, il giudice d'appello puo ritenersi non tenuto a esaminarle.
- Il rigetto del ricorso puo comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali secondo le norme processuali applicabili, in particolare art. 616 c.p.p.
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