Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12077/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso per l'irragionevole durata di un procedimento amministrativo. Dopo una prima liquidazione parziale dell'indennizzo, la decisione era stata cassata più volte nei limiti della censura accolta, con rinvii alla Corte d'appello di Perugia; all'esito dell'ultimo rinvio era stato riconosciuto un ulteriore indennizzo, portando il totale a € 7.375,00, e il giudice di rinvio aveva liquidato anche le spese di tutte le fasi di merito e di legittimità. Il ricorrente ha impugnato solo la regolazione delle spese, deducendo: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e dei decreti ministeriali sui compensi forensi, per mancata liquidazione per fasi di ciascun grado; 2) violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei decreti tariffari, per avere la Corte d'appello applicato importi inferiori ai minimi tariffari e per avere individuato lo scaglione di valore in modo non corretto, sostenendo che, essendo la liquidazione avvenuta dopo l'entrata in vigore del DM n. 147/2022, dovessero applicarsi i relativi parametri e lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 anche per tutte le fasi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo sulle spese processuali, cassando il decreto della Corte d'appello di Perugia nei limiti indicati e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. Ha ritenuto corretto distinguere gli scaglioni di valore in relazione alle diverse fasi e ai diversi gradi del giudizio di equa riparazione, osservando che per la prima fase di merito lo scaglione era quello da € 5.201,00 a € 26.000,00, mentre per i giudizi successivi di legittimità e rinvio andava applicato lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, in base alla porzione di indennizzo ancora controversa. Ha quindi rideterminato le spese: per il primo grado di merito in € 2.906,00; per i due giudizi di rinvio in € 1.458,00 ciascuno; ha lasciato ferme le liquidazioni delle spese dei giudizi di legittimità perché non impugnate dal Ministero con ricorso incidentale. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 89/2001

    richiamato come base del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 2233 c.c.

    richiamato quale parametro per la determinazione del compenso del difensore

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato ai fini dell'individuazione del valore della causa e dello scaglione applicabile

  • art. 4 DM n. 55/2014

    richiamato per la liquidazione dei compensi per fasi e per il rispetto dei minimi di scaglione

  • DM n. 55/2014

    indicato come fonte dei parametri forensi da applicare alla liquidazione delle spese

  • DM n. 37/2018

    richiamato perché ha modificato l'art. 4 del DM n. 55/2014, incidendo sui valori minimi

  • DM n. 147/2022

    ritenuto applicabile alla liquidazione intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore

  • art. 384 c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito e la rideterminazione diretta delle spese

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia va riferito alla concreta porzione di pretesa ancora sub iudice in ciascuna fase processuale, e non necessariamente all'intero importo finale riconosciuto.
  • Quando il processo si sviluppa in più gradi e in più rinvii, la determinazione dello scaglione tariffario può variare per ciascuna fase in relazione all'effettivo interesse economico ancora in discussione dopo le precedenti decisioni definitive.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i minimi di scaglione vigenti al momento della liquidazione, senza poter scendere al di sotto dei minimi risultanti dai parametri applicabili, salvo diversa previsione normativa.
  • La mancata articolazione analitica della liquidazione per singole fasi non impedisce di per sé il controllo di legittimità, se dalla motivazione è comunque verificabile il rispetto dei parametri normativi e dei minimi tariffari.
  • In assenza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa sul punto, il giudice di legittimità non può ridurre quanto già liquidato in suo favore per i capi non specificamente censurati.
  • Se la cassazione riguarda solo una parte del decreto o della sentenza, i capi non investiti dalla cassazione restano fermi e il giudizio di rinvio ha ad oggetto soltanto ciò che è stato effettivamente travolto dalla pronuncia rescindente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.