Cassazione Penale, Sentenza n. 10507/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di Giovanni Sicari, condannato in primo grado a 19 anni e 2 mesi di reclusione per associazione finalizzata al narcotraffico e reati aggravati ex art. 416-bis.1. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e carenza di motivazione, sostenendo che l'entità della pena, l'assenza di un lungo periodo di presofferto, la prosecuzione temporale delle condotte contestate fino alla sentenza e la precedente detenzione (19/12/2019-17/07/2020) avrebbero dovuto far ritenere sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di fuga e di reiterazione.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano sostanziale, è stato richiamato l'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui l'esame delle esigenze cautelari in sede di sentenza di condanna deve tener conto, oltre dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e di eventuali elementi sopravvenuti. La Corte ha ritenuto che la sola sentenza di condanna, senza l'indicazione di ulteriori elementi specifici e attuali sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione, non sia idonea a fondare l'applicazione di una misura cautelare; il Tribunale aveva correttamente rilevato che i fatti contestati risalgono al 2016 e che non risultano collegamenti attuali dell'imputato con il contesto criminale di provenienza, per cui non emergono esigenze cautelari attuali. Pertanto la richiesta dell'Ufficio di Procura è stata respinta e il ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
«contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c)»
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la condanna, se non accompagnata da ulteriori elementi concreti e specifici (es. collegamenti attuali con l'ambiente criminale, prove di pianificazione di fuga, disponibilità di mezzi per eludere la condanna), non è di per sé sufficiente a giustificare la custodia cautelare post-sentenza; è necessario valutare la sentenza insieme ad altri elementi sopravvenuti che siano sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Rimanda alle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione): la Corte ha richiamato la necessità che tali esigenze emergano da elementi attuali e specifici e non solo dall'entità della pena.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale di riferimento per il controllo giurisdizionale in sede di riesame delle misure cautelari: il Tribunale di secondo grado è stato adito ai sensi di tale disposizione.
art. 416-bis (richiamato)
La sentenza di primo grado ha condannato per associazione dedita al narcotraffico aggravata ex art. 416-bis; tuttavia la qualificazione del reato aggravato non è stata ritenuta di per sé sufficiente a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari senza elementi sopravvenuti specifici.
Massime di principio
- Dopo una sentenza di condanna, per ottenere l'applicazione (o l'aggravamento) di una misura cautelare non basta solo l'entità della pena: è necessario indicare elementi sopravvenuti e specifici che dimostrino il rischio concreto di fuga o di reiterazione.
- Il giudice deve valutare l'esito del procedimento unitamente alle modalità del fatto e ad eventuali elementi successivi che attestino la persistenza dei rischi cautelari; la mera richiamata della gravità della pena è insufficiente.
- Elementi utili a sorreggere una richiesta cautelare post-condenna possono essere: collegamenti attuali e documentati con ambienti criminali, comportamenti concreti volti a eludere la pena (es. disponibilità di documenti/risorse per espatrio), accertamenti sopravvenuti che dimostrino continuità dell'attività criminale, condotte di occultamento o iniziative dirette a sottrarsi all'esecuzione della pena.
- La difesa può efficacemente contrastare richieste cautelari post-sentenza dimostrando l'assenza di collegamenti attuali con il contesto criminogeno, l'esaurimento del periodo di presofferto o il fatto che eventuali periodi di detenzione precedenti hanno già neutralizzato il rischio ipotizzato.
- Il ricorso del pubblico ministero può essere dichiarato inammissibile se non sono indicati elementi nuovi e specifici a sostegno dell'aggravamento o applicazione della misura cautelare; perciò l'atto di impugnazione deve essere corredato di motivazione che espliciti tali elementi.
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