Ordinanza n. 1772/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva dei vincitori della procedura di stabilizzazione per addetti all’ufficio per il processo nel distretto della Corte d’Appello di Catanzaro, unitamente all’avviso pubblico nazionale e agli atti di valutazione; è contestato anche il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva della procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato reclutato nell’ambito del PNRR, per il profilo di addetto all’ufficio per il processo nel distretto della Corte d’Appello di Catanzaro, sostenendo che le fosse stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante e che, per questo, non fosse stata collocata utilmente. Ha contestato anche la ripartizione dei 6.919 posti tra i distretti, nella parte relativa ai 309 posti assegnati a Catanzaro, i verbali e le schede di valutazione, e il mancato riscontro all’istanza di accesso del 29 giugno 2026 e al sollecito del 22 luglio 2026. In via subordinata ha censurato gli artt. 6, 7 e 8 dell’avviso nazionale, ritenendo che i criteri di ripartizione dei 90 punti impedissero a chi avesse ottenuto il massimo nella prova scritta e nella valutazione dei titoli di colmare il divario di anzianità e conseguire una collocazione utile. Il TAR non ha esaminato tali censure nel merito, rilevando preliminarmente la propria incompetenza territoriale perché tra gli atti impugnati figurava l’avviso pubblico ministeriale con efficacia nazionale.
La decisione
Il TAR Calabria ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato nel TAR Lazio, sede di Roma, il giudice competente. Ha ritenuto che l’impugnazione congiunta della graduatoria distrettuale e dell’avviso pubblico nazionale, atto statale generale con effetti estesi all’intero territorio nazionale, attragga la controversia alla competenza inderogabile del TAR Lazio; è irrilevante che l’impugnazione dell’atto nazionale abbia un peso maggiore o minore nell’economia complessiva del ricorso. Le domande di annullamento e di accesso non sono state decise nel merito. La causa può essere riproposta davanti al TAR Lazio nei termini di legge.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
la “competenza territoriale inderogabile” è individuata, in primo luogo, con riferimento al T.a.r. nella cui circoscrizione ha sede la p.a. che ha adottato il provvedimento e ancora, per quel che è di interesse, il T.a.r. è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il Tribunale Amministrativo ha sede;
La competenza territoriale inderogabile del TAR periferico sussiste, tra l’altro, per gli atti i cui effetti diretti siano limitati alla regione in cui ha sede il tribunale.
art. 13, comma 3, c.p.a.
“negli altri casi”, ex art. 13, comma 3, c.p.a., ha competenza territoriale inderogabile “per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma”;
Per gli atti statali che ricadono negli altri casi previsti dalla norma, la competenza territoriale inderogabile appartiene al TAR Lazio, sede di Roma.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
ex art. 13, comma 4-bis, c.p.a., inoltre, “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”;
La competenza relativa al provvedimento presupposto dall’interesse a ricorrere attrae quella sugli atti presupposti, ma non per gli atti normativi o generali, per i quali continuano ad applicarsi gli ordinari criteri di competenza.
art. 13, commi 1, 3 e 4-bis, c.p.a.
in base al richiamato regime giuridico, allorché unitamente ad atti di autorità centrale o locale, aventi effetti limitati alla circoscrizione del Tribunale Amministrativo periferico adito, siano impugnati atti adottati dall’autorità centrale, aventi effetti estesi all’intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, non rilevando a tal fine la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale assume nell’economia generale del ricorso, poiché tale questione riguarda il merito del gravame, mentre lo spostamento della competenza territoriale si verifica per il solo fatto che parte ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di un’autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente
L’impugnazione congiunta di atti locali e di un atto dell’autorità centrale efficace su tutto il territorio nazionale radica la competenza del TAR Lazio; non rileva il peso che la contestazione dell’atto nazionale assume nel ricorso.
art. 15, commi 2 e 4, c.p.a.
ex artt. 13, commi 1, 3, 4-bis, 15, commi 2, 4 c.p.a. va pertanto pronunciata la declaratoria di incompetenza territoriale dell’adìto T.a.r. Calabria, Catanzaro, in favore del T.a.r. Lazio, sede di Roma, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.
Accertata l’incompetenza territoriale, il giudice la dichiara indicando il TAR competente; la controversia può essere riproposta davanti a quest’ultimo nei termini di legge.
Massime di principio
- Quando sono impugnati congiuntamente atti con effetti circoscritti alla regione del TAR periferico adito e un atto di un’autorità centrale efficace sull’intero territorio nazionale, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR Lazio, sede di Roma. A tal fine non rileva il peso che l’impugnazione dell’atto nazionale assume nell’economia complessiva del ricorso: è sufficiente che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnarlo.
- La regola di attrazione della competenza territoriale relativa agli atti presupposti non opera per gli atti normativi o generali, la cui impugnazione resta soggetta agli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
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