Sentenza n. 3690/2026 - Milano, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milano in relazione alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 23 d.P.R. 380/2001 (prot. 0221276 del 23 aprile 2025) ed alle successive diffide presentate dalla Società in data 17 luglio 2025 e in data 6 marzo 2026, con particolare riferimento al mancato rilascio della comunicazione di cui all’art. 23-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Milano di provvedere in ordine alla citata comunicazione ex art. 23-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001 e per la condanna dello stesso, previa nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, D.Lgs. 104/2010, a concludere il procedimento emettendo il dovuto provvedimento espresso ed al risarcimento del danno per ritardo nel provvedere, maggiorato di interessi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sulla SCIA alternativa al permesso di costruire e sulla comunicazione prevista dall’art. 23-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria di un immobile sito a Milano aveva presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 380/2001 per un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, utilizzo della superficie lorda esistente e interventi di bonifica dei terreni. La SCIA era stata qualificata come “condizionata”, sebbene la ricorrente sostenesse che non vi fosse alcun atto di assenso da acquisire idoneo a condizionarne l’efficacia. Il Comune aveva sospeso i termini in attesa del parere ARPA, pervenuto il 20 giugno 2025; l’Area Bonifiche aveva poi approvato il Piano di Caratterizzazione subordinatamente al recepimento delle prescrizioni ARPA. Nonostante le successive diffide del 17 luglio 2025 e del 6 marzo 2026, la società lamentava l’inerzia dell’Amministrazione, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, dell’art. 23-bis d.P.R. 380/2001, dell’art. 42 l.r. 12/2005 e dei principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Domandava l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento del danno da ritardo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, infatti, il Comune aveva adottato il provvedimento del 19 giugno 2026, con il quale aveva definitivamente attestato la positiva conclusione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001. La ricorrente aveva quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto alla propria pretesa sostanziale e aveva rinunciato alla domanda risarcitoria. Venuto meno l’interesse alla decisione sull’inerzia e sull’obbligo di provvedere, il giudice ha definito il giudizio in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
ricorso ex art. 117 c.p.a.
Disciplina il giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 1 l. 241/1990
violazione degli artt.1 e 2 della Legge n.241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
art. 2 l. 241/1990
violazione degli artt.1 e 2 della Legge n.241/1990
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
art. 23 d.P.R. 380/2001
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 23 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per l’intervento edilizio.
art. 23-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001
comunicazione di cui all’art. 23-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001
Riguarda la comunicazione richiesta dalla società e poi rilasciata dal Comune con attestazione della positiva conclusione dell’istruttoria.
art. 42 l.r. 12/2005
violazione ... dell’art.42 della L.R. n.12/2005
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate dall’inerzia comunale.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione da parte dell’amministrazione del provvedimento richiesto nel corso del processo fa venir meno l’interesse alla decisione sull’inerzia e sull’obbligo di provvedere, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia espressa alla domanda risarcitoria comporta che il giudizio non possa proseguire per l’accertamento di un eventuale danno da ritardo, quando sia venuta meno anche la pretesa principale alla conclusione del procedimento.
- Quando l’amministrazione conclude il procedimento nelle more del giudizio e il ricorrente dichiara il venir meno dell’interesse alla decisione, la definizione in rito può accompagnarsi alla compensazione delle spese di giudizio.
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