Cassazione Penale, Sentenza n. 15475/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Franchini era stato condannato per due violazioni dell'art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento di tributi per gli anni d'imposta 2014 e 2015 mediante compensazione con crediti inesistenti). In appello la Corte di Bologna dichiarò prescritta la violazione relativa al 2014 e confermò la responsabilità per il 2015, riducendo la pena e disponendo la confisca (con riduzione della confisca per equivalente al solo profitto relativo al 2015). Franchini ricorse in Cassazione articolando tre motivi: 1) errata applicazione delle norme processuali sul testimone imputato in procedimento connesso (193/197-bis/210/201 ecc.), avendo il teste Santorelli potuto avvalersi della facoltà di non rispondere; 2) contraddittorietà e illogicità della Corte d'appello che, pur avendo disposto la rinnovazione istruttoria per esaminare il Santorelli, ha poi confermato la sentenza di primo grado senza aver potuto assumere quella prova; 3) travisamento delle prove perché la Corte avrebbe considerato solo alcune dichiarazioni rese dal Santorelli (4 dicembre 2018) e non quelle del 21 dicembre 2018, difformi dalle prime.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha dichiarato estinto per prescrizione il residuo reato (quello relativo al 2015) e ha prosciolto l'imputato per tale motivo. Ha annullato la sentenza impugnata quanto alla confisca, revocando senza rinvio la confisca per equivalente relativa al reato estinto. Ha disposto l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Modena per un nuovo esame limitatamente alla confisca diretta, lasciando alla Corte di merito la valutazione della sua confermabilità alla luce delle regole probatorie e della rinnovazione istruttoria disposta in appello.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 10-quater
Norma sostanziale che disciplina l'omesso versamento dei tributi mediante compensazioni fittizie; costituisce la fattispecie di reato contestata all'imputato.
Regola la posizione del testimone che è imputato in procedimento connesso; la Corte ne ha fatto riferimento per valutare la legittimità dell'avvalersi della facoltà di non rispondere da parte di Santorelli.
cod. proc. pen., art. 210 (commi richiamati)
Disciplina l'esame dibattimentale delle persone imputate in procedimento connesso e l'obbligo dell'avvertimento circa la facoltà di non rispondere; la Corte ha richiamato tale norma per stabilire che il testimone imputato non può essere costretto a rendere dichiarazioni su fatti per cui rischia responsabilità.
Definisce le varie fattispecie di connessione processuale tra procedimenti; la qualificazione della connessione (lett. a) o lett. c)) è stata centrale per stabilire se il Santorelli potesse avvalersi della facoltà di non rispondere.
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello e le relative garanzie; è stata richiamata per censurare la logica della Corte d'appello che dispose la riapertura dell'istruttoria ma non trasse conseguenze per l'impossibilità di escutere il teste.
Norma relativa alla confisca; la Corte d'appello aveva applicato la confisca diretta e per equivalente sulla base di tale disciplina, mentre la Cassazione ha disposto la revoca della confisca per equivalente quando il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.
Massime di principio
- Se un testimone è imputato in un procedimento connesso, può avvalersi della facoltà di non rispondere per fatti che lo possono esporre a responsabilità, ma non può esercitare tale facoltà se in precedenza ha reso dichiarazioni che hanno già inciso sulla responsabilità altrui (rinunzia anteriore impedisce successiva astensione).
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale che il giudice dispone solo se l'acquisizione della prova è indispensabile per decidere; se la rinnovazione viene disposta e poi non può essere eseguita (es. perché il teste si avvale legittimamente della facoltà di non rispondere), il giudice deve motivare adeguatamente il superamento di quella esigenza probatoria o ne consegue possibile vizio della decisione.
- Le dichiarazioni documentali acquisite nel fascicolo non sempre suppliscono all'acquisizione orale della prova: il legislatore attribuisce preferenza alla prova orale in dibattimento e la mancata escussione disposta ma non realizzata può incidere sulla regolarità del giudizio.
- Quando un reato viene dichiarato estinto per prescrizione, la confisca per equivalente relativa a quel reato non può essere mantenuta e va revocata; la confisca diretta può, invece, essere riesaminata dalla Corte di merito e, in taluni casi, può essere confermata se vi è stato un precedente accertamento giudiziale della illiceità e se la valutazione delle prove rende possibile la sua conferma nei limiti consentiti dalla legge.
- In presenza di reati con termini di prescrizione maturati nel corso del giudizio d'appello, il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione e prosciogliere l'imputato per prescrizione; occorre valutare con attenzione ogni evento interruttivo della prescrizione e l'eventuale prospettiva di una definizione più favorevole per l'imputato prima di ritenere non doversi dichiarare estinta l'azione penale.
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