Sentenza n. 707/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 56/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 351/2024 pubblicata il 11.11.2025 e notificata in data 12.11.2025, non appellata e passata in giudicato il 12.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, notificata all'amministrazione, non appellata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e disposto il pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione, costituitasi formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni amministrative intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo l'eventuale detrazione delle somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, assegnandogli, su istanza del creditore, 120 giorni per l'esecuzione e il potere di adottare gli atti necessari, anche mediante funzionario delegato e con il coinvolgimento delle strutture territoriali. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio riconosciuto alla ricorrente nel giudizio definito dal Tribunale del lavoro; il TAR ne dispone l'attuazione secondo quanto stabilito dal giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale richiamata, compresa la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale notificato sia rimasto ineseguito e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e attribuendogli i poteri necessari all'esecuzione del giudicato.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando il titolo giudiziale non sia stato eseguito.
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