Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10567/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento Irap relativo al 2013 fondato su rilievi transfer pricing riguardanti un prestito infragruppo: l'Amministrazione contestava che il tasso applicato dalla società (3,90%) fosse inferiore al valore normale, fissando il tasso di riferimento al 6,81% (calcolato come 4,89% + margine 1,92%), con conseguente maggiore imponibile. La ricorrente deduceva, in particolare, (i) omissione di valutazione da parte della CTR di un finanziamento “gemello” passivo che avrebbe dimostrato il mantenimento della disponibilità finanziaria; (ii) carenza di motivazione della CTR circa la determinazione del tasso 6,81%; (iii) errata ripartizione dell’onere della prova in materia di transfer pricing; (iv) violazioni del diritto di difesa per mancata trattazione in pubblica udienza e apparente difformità di date della sottoscrizione della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo (carenza di motivazione della CTR sulla determinazione del tasso del 6,81% e insufficiente valutazione/ripartizione dell’onere della prova sul transfer pricing), dichiarandoli fondati; ha invece rigettato il primo, quarto e quinto motivo (inammissibilità o infondatezza). La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente alle questioni accolte e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 (Tuir)

    7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; …

    La norma impone che i rapporti infragruppo siano valutati al valore normale; costituisce il fondamento della disciplina anti-transfer pricing e legittima l'uso di comparazioni per rideterminare i corrispettivi.

  • art. 9, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (Tuir)

    3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

    Definisce il concetto di valore normale richiedendo il confronto con prezzi in condizioni di libera concorrenza e indicando criteri e fonti (listini, mercuriali, dati oggettivi) che devono essere presi in considerazione nel confronto.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare l'esistenza delle operazioni infragruppo e gli elementi indiziari, mentre il contribuente deve dimostrare la normalità delle condizioni (valore di mercato).

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione richiamati)

    Norma procedurale che disciplina le ipotesi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazioni di legge, nullità procedurali ecc.).

  • art. 33 D.Lgs. n. 546/1992

    Garantisce il contraddittorio e la pubblica udienza nel processo tributario salvo rinuncia; la Corte ricorda che la mancata discussione non comporta automaticamente nullità se non dimostrato specifico pregiudizio.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato nei motivi di nullità della decisione di merito; riguarda presunte violazioni procedurali e garanzie difensive nel giudizio tributario.

Massime di principio

  • In materia di transfer pricing l'Amministrazione deve provare l'esistenza di operazioni infragruppo e che il prezzo applicato sia apparentemente anomalo; tuttavia il contribuente ha l'onere, ex art. 2697 c.c., di fornire la prova che le condizioni fossero conformi al valore normale (prezzi di mercato).
  • I tassi infragruppo possono essere utilizzati come parametro legittimo per stimare il valore normale, ma devono essere contestualizzati (qualitativamente, temporalmente e territorialmente) e integrati con altri elementi comparabili rilevanti; il giudice deve motivare chiaramente perché privilegia un indice rispetto ad altri.
  • Se il giudice modifica o ridetermina un tasso applicato dalle parti (es. aumento da 3,90% a 6,81%), la motivazione deve spiegare dettagliatamente le ragioni della scelta (quali elementi probatori sono stati ritenuti decisivi e perché altri parametri sono stati esclusi o ritenuti recessivi).
  • La mera produzione di documenti in appello richiede che sia provata la tempestività e la confrontabilità delle condizioni (contenuto e data degli atti); l'omessa chiarificazione sul punto può rendere inammissibile la censura fondata su tali documenti.
  • La mancata fissazione o la trattazione in camera di consiglio, anche in regime di udienze telematiche o per cause epidemiologiche, non determina automaticamente nullità della sentenza: per denunciare violazione del diritto di difesa è necessario dimostrare il pregiudizio specifico che la mancata discussione avrebbe impedito di superare con atti scritti.
  • In sede di impugnazione il ricorso per cassazione per vizio di motivazione richiede che la parte identifichi con precisione le lacune motivazionali e la rilevanza di tali vuoti ai fini della decisione; motivazioni generiche sono destinate a essere rigettate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.