Regolamento (UE) 2019/788
Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riforma la disciplina dell'iniziativa dei cittadini europei, semplificando le procedure e rafforzando accessibilità, trasparenza e supporto istituzionale. Stabilisce requisiti di validità, regole per la registrazione, la raccolta e la verifica delle firme, nonché obblighi di pubblicità su finanziamenti e sostegni. Introduce inoltre strumenti elettronici centralizzati, tutele in materia di protezione dei dati e un quadro di consultazione e riesame periodico da parte della Commissione.
Disciplina le procedure e le condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei, ossia lo strumento che consente a un milione di cittadini dell'Unione di invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa.
Ambito di applicazione
Si applica alle iniziative dei cittadini europei promosse da gruppi di organizzatori composti da almeno sette persone fisiche cittadine dell'Unione e residenti in almeno sette diversi Stati membri. Riguarda la registrazione dell'iniziativa, la raccolta delle dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica, la verifica e certificazione da parte degli Stati membri, la presentazione alla Commissione, la pubblicità, l'audizione pubblica e il seguito istituzionale. Si applica in tutta l'Unione; è direttamente applicabile negli Stati membri dal 1o gennaio 2020, con alcune disposizioni operative applicabili già dalla data di entrata in vigore. Sono previste esclusioni/limiti rilevanti: l'iniziativa deve rientrare nella competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione e non può essere manifestamente ingiuriosa, futile, vessatoria o contraria ai valori UE e ai diritti della Carta. Per alcune norme sono previste disposizioni transitorie per le iniziative registrate prima del 1o gennaio 2020 e per i sistemi individuali di raccolta elettronica registrati entro il 31 dicembre 2022.
Regolamento (UE) 2019/788 sull'iniziativa dei cittadini europei
Il regolamento aggiorna il quadro giuridico dell'iniziativa dei cittadini europei, strumento di democrazia partecipativa previsto dall'articolo 11 TUE e dall'articolo 24 TFUE. La finalità dichiarata è rendere lo strumento più accessibile, trasparente, semplice e meno oneroso, rafforzando al contempo il controllo delle iniziative valide e il seguito istituzionale.
Finalità e impianto generale
Il regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 211/2011, con l'obiettivo di facilitare l'uso dell'iniziativa da parte dei cittadini e di garantire un equilibrio tra accessibilità e affidabilità del procedimento. La disciplina copre l'intero ciclo dell'iniziativa: composizione del gruppo di organizzatori, registrazione, raccolta delle firme, verifica nazionale, presentazione alla Commissione, audizione pubblica, esame della Commissione e pubblicità delle fonti di finanziamento.
Diritto di sostenere un'iniziativa e soglie di validità
Ogni cittadino dell'Unione che abbia raggiunto l'età per votare alle elezioni del Parlamento europeo può sostenere un'iniziativa; gli Stati membri possono fissare l'età minima a 16 anni e devono informarne la Commissione. Sono inoltre previste misure per consentire alle persone con disabilità di esercitare il diritto di sostegno su base di parità.
Per essere valida, un'iniziativa deve raccogliere almeno 1 milione di dichiarazioni di sostegno da cittadini dell'Unione provenienti da almeno un quarto degli Stati membri. In almeno un quarto degli Stati membri deve anche essere raggiunta la soglia minima nazionale indicata nell'allegato I, calcolata in funzione del numero di deputati al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro. Il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cittadinanza, anche se firma altrove.
Gruppo di organizzatori, rappresentanza e responsabilità
L'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno sette persone fisiche cittadine dell'Unione, residenti in almeno sette diversi Stati membri al momento della registrazione. Il gruppo designa un rappresentante e un supplente, che fanno da persone di contatto con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura; possono essere nominate altre due persone per il collegamento operativo. La Commissione pubblica nel registro i nomi dei membri del gruppo, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.
Il regolamento consente che, se il diritto nazionale lo prevede, sia creata un'entità giuridica per gestire una specifica iniziativa; in tal caso essa è equiparata al gruppo di organizzatori ai fini di molte disposizioni. Sono previste responsabilità solidali per danni causati da atti illeciti intenzionali o gravemente negligenti e sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive, specialmente in caso di false dichiarazioni e uso fraudolento dei dati.
Registrazione e ammissibilità dell'iniziativa
Le dichiarazioni di sostegno possono essere raccolte solo dopo la registrazione da parte della Commissione. La domanda va presentata tramite il registro elettronico e deve contenere le informazioni dell'allegato II. La Commissione decide entro due mesi e registra l'iniziativa se sono soddisfatti i requisiti relativi al gruppo di organizzatori, all'eventuale entità giuridica, all'assenza di esorbitanza manifesta rispetto alla competenza della Commissione, e alla non manifesta ingiuriosità, futilità, vessatorietà o contrarietà ai valori dell'Unione e ai diritti della Carta.
È introdotta una novità significativa: la registrazione parziale. Se solo una parte dell'iniziativa rientra nella competenza della Commissione, questa può registrare parzialmente l'iniziativa, purché la parte registrabile, compresi gli obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla sua competenza. Il gruppo di organizzatori deve essere informato chiaramente dell'ambito della registrazione parziale, e i potenziali firmatari devono sapere che le firme sono raccolte solo su tale ambito. Il rifiuto di registrazione deve essere motivato e accompagnato dall'indicazione dei rimedi disponibili.
Raccolta delle firme: termini, moduli e canali
Il periodo di raccolta non può superare 12 mesi e decorre da una data scelta dal gruppo di organizzatori, che non può essere oltre sei mesi dalla registrazione. La data deve essere comunicata alla Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima; il gruppo può anche anticipare la chiusura della raccolta con analogo preavviso. La Commissione indica nel registro le date di inizio e fine del periodo di raccolta.
Le dichiarazioni di sostegno possono essere raccolte su carta o per via elettronica, utilizzando esclusivamente i moduli conformi all'allegato III. I dati richiesti sono limitati a quelli ivi previsti. Ogni cittadino può sostenere l'iniziativa una sola volta. Il gruppo di organizzatori deve comunicare periodicamente alla Commissione il numero di dichiarazioni raccolte in ciascuno Stato membro e il dato finale entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta; se la soglia non è raggiunta o manca la comunicazione finale, la Commissione chiude l'iniziativa.
Raccolta elettronica: sistema centrale e sistemi individuali
Il regolamento rafforza fortemente la digitalizzazione. La Commissione deve creare e gestire un sistema centrale di raccolta elettronica gratuito, accessibile alle persone con disabilità e ospitato su server della Commissione. Gli Stati membri devono consentire ai cittadini di sostenere le iniziative online usando mezzi di identificazione elettronica notificati o firme elettroniche ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. Il sistema centrale consente anche il caricamento delle firme raccolte su carta.
In alternativa, un gruppo di organizzatori può utilizzare un sistema individuale di raccolta elettronica, con archiviazione dei dati nel territorio di uno Stato membro. Prima dell'avvio, il sistema deve essere certificato dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono archiviati i dati, che rilascia un certificato entro un mese; gli altri Stati membri devono riconoscere tale certificato. La Commissione deve adottare specifiche tecniche di esecuzione per tali sistemi. Questa disciplina transitoria si applica solo alle iniziative registrate entro il 31 dicembre 2022.
Verifica nazionale e certificazione delle firme
Una volta conclusa la raccolta, ciascuno Stato membro verifica e certifica le dichiarazioni dei propri cittadini. Entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta, il gruppo presenta le dichiarazioni alle autorità competenti dello Stato membro interessato, solo se è stata raggiunta la soglia minima dell'articolo 3. Le dichiarazioni raccolte elettronicamente e quelle raccolte su carta devono essere presentate separatamente quando necessario.
Le autorità nazionali effettuano controlli adeguati, anche a campionamento casuale, secondo la legislazione e le prassi nazionali, e rilasciano gratuitamente un certificato con il numero di dichiarazioni valide. Per le dichiarazioni cartacee non è richiesta l'autenticazione delle firme.
Presentazione alla Commissione, audizione pubblica e seguito politico
Entro tre mesi dal rilascio dell'ultimo certificato nazionale, il gruppo presenta l'iniziativa alla Commissione con il modulo dell'allegato VII e con i certificati nazionali. Se l'iniziativa è valida, la Commissione la pubblica immediatamente nel registro e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali.
Entro tre mesi dalla presentazione, il gruppo di organizzatori ha diritto a un'audizione pubblica organizzata dal Parlamento europeo, che deve garantire equilibrio tra gli interessi pubblici e privati e la partecipazione della Commissione, del Consiglio, dei parlamenti nazionali, della società civile e di altri soggetti interessati. Dopo l'audizione, il Parlamento europeo valuta il sostegno politico dell'iniziativa.
La Commissione deve ricevere il gruppo entro un mese dalla presentazione e, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa valida, adottare una comunicazione con le proprie conclusioni giuridiche e politiche, l'eventuale azione che intende intraprendere e le motivazioni del suo intervento o della sua inerzia. Se intende agire, la comunicazione deve indicare anche il calendario previsto. La Commissione e il gruppo devono informare i firmatari del seguito dato; il registro deve contenere aggiornamenti sull'attuazione delle azioni annunciate. Il Parlamento europeo, a sua volta, valuta le misure adottate dalla Commissione.
Trasparenza su finanziamenti e sostegni
Per assicurare trasparenza, il gruppo di organizzatori deve pubblicare informazioni chiare, esatte ed esaurienti sulle fonti di finanziamento superiori a 500 EUR per promotore, sugli importi corrispondenti e sulle organizzazioni che prestano assistenza volontaria non quantificabile. Le informazioni devono essere aggiornate almeno ogni due mesi tra la registrazione e la presentazione dell'iniziativa alla Commissione e rese pubbliche nel registro e sul sito dell'iniziativa.
La Commissione può chiedere chiarimenti aggiuntivi e deve mettere a disposizione un formulario di reclamo per contestare completezza e correttezza dei dati dichiarati. Può inoltre aggiornare le informazioni pubblicate a seguito dei reclami ricevuti.
Protezione dei dati personali
Il regolamento coordina la disciplina dell'iniziativa con il GDPR e con il regolamento (UE) 2018/1725. Il rappresentante del gruppo di organizzatori, o l'eventuale entità giuridica, è titolare del trattamento per raccolta delle firme, indirizzi email e dati sui promotori; le autorità nazionali competenti lo sono per verifica e certificazione; la Commissione lo è per registro, piattaforma collaborativa, sistema centrale e raccolta degli indirizzi email.
I dati contenuti nelle dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati solo per raccolta, conservazione, presentazione alle autorità, verifica, certificazione, controlli di qualità e analisi statistica. Le dichiarazioni e le copie devono essere distrutte entro termini rigorosi: in linea generale entro un mese dalla presentazione alla Commissione o entro 21 mesi dall'inizio del periodo di raccolta, se anteriore; se l'iniziativa è ritirata dopo l'avvio della raccolta, entro un mese dal ritiro. Le autorità competenti distruggono le copie entro tre mesi dal certificato. Gli indirizzi email raccolti facoltativamente devono essere distrutti entro termini diversi, salvo pendenza di procedimenti amministrativi o giudiziari. I membri del gruppo possono chiedere la cancellazione dei propri dati dal registro dopo due anni dalla registrazione.
Atti delegati, esecuzione e riesame
La Commissione riceve il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati, per un periodo di cinque anni dal 6 giugno 2019, con possibilità di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. Sono previste consultazioni degli esperti degli Stati membri e un periodo di controllo di due mesi, prorogabile, prima dell'entrata in vigore degli atti delegati.
La Commissione dispone anche di competenze di esecuzione, in particolare per le specifiche tecniche del sistema individuale di raccolta elettronica, secondo la procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011. Inoltre, deve riesaminare periodicamente il funzionamento dell'iniziativa e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2024 e poi ogni quattro anni, indicando anche l'età minima applicata negli Stati membri.
Entrata in vigore, applicazione e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o gennaio 2020. Tuttavia, alcune disposizioni tecniche e organizzative si applicano già dalla data di entrata in vigore, tra cui quelle sul modulo relativo ai dati personali, sul sistema centrale di raccolta elettronica e sulle autorità competenti. Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 211/2011 dal 1o gennaio 2020, ma per le iniziative registrate prima di tale data continuano ad applicarsi gli articoli da 5 a 9 del vecchio regolamento.
Disposizioni principali
Oggetto e natura dello strumento
L'articolo 1 definisce l'iniziativa dei cittadini europei come lo strumento con cui i cittadini invitano la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie per le quali ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.
Diritto di sostegno e soglia anagrafica
L'articolo 2 riconosce il diritto di sostenere un'iniziativa a ogni cittadino dell'Unione che abbia raggiunto l'età per votare alle elezioni del Parlamento europeo; gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 16 anni e devono informarne la Commissione. È previsto l'obbligo per Stati membri e Commissione di garantire l'accesso delle persone con disabilità.
Requisiti di validità dell'iniziativa
L'articolo 3 richiede almeno un milione di firmatari cittadini dell'Unione, provenienti da almeno un quarto degli Stati membri, e un numero minimo di firmatari in almeno un quarto degli Stati membri pari alla soglia dell'allegato I. Il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cittadinanza, indipendentemente dal luogo di firma.
Supporto istituzionale, piattaforma e registro
L'articolo 4 obbliga la Commissione a fornire informazioni e assistenza, una guida multilingue, una piattaforma collaborativa online gratuita e accessibile, un registro elettronico pubblico e un servizio di scambio file per il trasferimento delle dichiarazioni di sostegno alle autorità nazionali. Gli Stati membri devono istituire uno o più punti di contatto nazionali gratuiti.
Gruppo di organizzatori e responsabilità
L'articolo 5 richiede un gruppo di almeno sette persone fisiche cittadine UE, residenti in almeno sette Stati membri diversi. Il gruppo designa un rappresentante e un supplente; può essere designata anche un'entità giuridica nazionale. Sono previste responsabilità solidali per danni da atti illeciti intenzionali o per grave negligenza e sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive, in particolare per false dichiarazioni e uso fraudolento dei dati.
Registrazione dell'iniziativa e registrazione parziale
L'articolo 6 vieta la raccolta firme prima della registrazione della Commissione. La domanda va presentata tramite il registro con le informazioni dell'allegato II; la Commissione decide entro due mesi. La registrazione è concessa se sono soddisfatti i requisiti soggettivi e materiali, se l'iniziativa non esula manifestamente dalla competenza della Commissione, non è ingiuriosa/futile/vessatoria e non è contraria ai valori UE o alla Carta. È prevista la registrazione parziale se solo una parte dell'iniziativa rientra nella competenza della Commissione, con obbligo di informare chiaramente i potenziali firmatari. Il rifiuto va motivato e accompagnato dall'indicazione dei rimedi esperibili.
Ritiro dell'iniziativa
L'articolo 7 consente al gruppo di organizzatori di ritirare l'iniziativa registrata in qualsiasi momento prima della presentazione alla Commissione; il ritiro è pubblicato nel registro.
Periodo di raccolta
L'articolo 8 prevede un periodo di raccolta non superiore a 12 mesi dalla data scelta dal gruppo di organizzatori, che non può essere oltre sei mesi dalla registrazione. La data va comunicata alla Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima; è possibile anche anticipare la chiusura della raccolta con preavviso. La Commissione indica nel registro le date di inizio e fine e chiude i sistemi di raccolta alla fine del periodo.
Modalità di raccolta e moduli
L'articolo 9 consente la raccolta su carta o elettronicamente e limita i dati richiesti a quelli dell'allegato III. Gli Stati membri dovevano comunicare entro il 30 giugno 2019 se rientrare nella parte A o B dell'allegato III; i moduli sono pubblicati entro il 1o gennaio 2020. Ogni firmatario può sostenere l'iniziativa una sola volta. Il gruppo deve comunicare periodicamente il numero di firme raccolte per Stato membro; se la soglia non è raggiunta o manca la comunicazione finale entro tre mesi dalla fine della raccolta, la Commissione chiude l'iniziativa.
Sistema centrale di raccolta elettronica
L'articolo 10 impone alla Commissione la creazione, entro il 1o gennaio 2020, e l'attivazione del sistema centrale gratuito di raccolta elettronica, accessibile alle persone con disabilità e ospitato su server della Commissione. Gli Stati membri devono consentire l'uso di mezzi di identificazione elettronica notificati e di firme elettroniche ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. Il sistema consente anche il caricamento delle firme raccolte su carta.
Sistemi individuali di raccolta elettronica
L'articolo 11 consente, in alternativa al sistema centrale, sistemi individuali di raccolta elettronica con dati archiviati nel territorio di uno Stato membro. Prima dell'uso, il sistema deve essere certificato dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono archiviati i dati; il certificato va rilasciato entro un mese e riconosciuto dagli altri Stati membri. La Commissione adotta entro il 1o gennaio 2020 specifiche tecniche di esecuzione; la disciplina si applica solo alle iniziative registrate entro il 31 dicembre 2022.
Verifica e certificazione delle firme
L'articolo 12 attribuisce a ciascuno Stato membro la verifica e certificazione delle dichiarazioni dei propri cittadini. Entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta, il gruppo presenta le dichiarazioni alle autorità competenti, solo se è stata raggiunta la soglia minima dell'articolo 3; le dichiarazioni raccolte elettronicamente e su carta sono presentate separatamente se necessario. Le autorità verificano entro tre mesi con controlli adeguati, anche a campionamento casuale, e rilasciano gratuitamente un certificato del numero di dichiarazioni valide.
Presentazione dell'iniziativa alla Commissione
L'articolo 13 stabilisce che, entro tre mesi dal rilascio dell'ultimo certificato nazionale, il gruppo presenta l'iniziativa alla Commissione con il modulo dell'allegato VII e i certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
Pubblicazione e audizione pubblica
L'articolo 14 prevede che, ricevuta un'iniziativa valida, la Commissione la pubblichi senza indugio nel registro e la trasmetta alle istituzioni e ai parlamenti nazionali. Entro tre mesi dalla presentazione, il gruppo ha diritto a un'audizione pubblica al Parlamento europeo, che deve garantire rappresentanza equilibrata degli interessi e la partecipazione della Commissione, del Consiglio, di altre istituzioni, dei parlamenti nazionali e della società civile. Dopo l'audizione, il Parlamento europeo valuta il sostegno politico dell'iniziativa.
Esame della Commissione e seguito politico
L'articolo 15 impone alla Commissione di ricevere il gruppo entro un mese dalla presentazione e di adottare entro sei mesi dalla pubblicazione un comunicato con conclusioni giuridiche e politiche, le azioni eventuali e le motivazioni, inclusi l'eventuale calendario di proposte legislative. La Commissione e il gruppo informano i firmatari sul seguito; il registro deve riportare gli aggiornamenti sull'attuazione.
Seguito del Parlamento europeo
L'articolo 16 prevede che il Parlamento europeo valuti le misure adottate dalla Commissione a seguito della sua comunicazione sull'iniziativa valida.
Trasparenza dei finanziamenti e dei sostegni
L'articolo 17 impone al gruppo di organizzatori di pubblicare informazioni chiare, esatte ed esaurienti sulle fonti di finanziamento superiori a 500 EUR per promotore, sugli importi corrispondenti e sulle organizzazioni che assistono su base volontaria. Le informazioni vanno aggiornate almeno ogni due mesi tra la registrazione e la presentazione alla Commissione. La Commissione può chiedere chiarimenti e deve offrire un formulario di reclamo per contestare completezza e correttezza delle informazioni.
Comunicazione e raccolta degli indirizzi email
L'articolo 18 impone alla Commissione azioni di sensibilizzazione e consente, con consenso esplicito, la raccolta facoltativa degli indirizzi di posta elettronica dei firmatari per comunicazioni sul seguito dell'iniziativa. Gli indirizzi email non possono essere raccolti nei moduli di dichiarazione di sostegno, ma possono essere raccolti separatamente.
Protezione dei dati personali e tempi di conservazione
L'articolo 19 stabilisce che il rappresentante del gruppo o l'eventuale entità giuridica è titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679; le autorità competenti nazionali sono titolari per verifica e certificazione; la Commissione è titolare ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per registro, piattaforma, sistema centrale e raccolta email. Le dichiarazioni di sostegno devono essere distrutte entro un mese dalla presentazione alla Commissione o entro 21 mesi dall'inizio del periodo di raccolta, se anteriore; dopo ritiro, entro un mese. Le autorità nazionali distruggono le copie entro tre mesi dal certificato; gli indirizzi email sono distrutti entro termini specifici, salvo contenzioso. I membri del gruppo possono chiedere la cancellazione dei propri dati dal registro dopo due anni.
Autorità competenti nazionali
L'articolo 20 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti per la certificazione del sistema individuale di raccolta elettronica e per la verifica/certificazione delle dichiarazioni di sostegno; entro il 1o gennaio 2020 devono comunicare alla Commissione i relativi dati, che vengono pubblicati nel registro.
Comunicazione delle misure nazionali
L'articolo 21 richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro il 1o gennaio 2020, le disposizioni specifiche adottate per l'applicazione del regolamento, pubblicate poi nel registro.
Atti delegati e di esecuzione
Gli articoli 22-24 attribuiscono alla Commissione competenze di esecuzione, con comitato e procedura d'esame ex regolamento (UE) n. 182/2011, e il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati. La delega dura cinque anni dal 6 giugno 2019, è revocabile da Parlamento o Consiglio e gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili.
Riesame, abrogazione e regime transitorio
L'articolo 25 prevede una relazione della Commissione entro il 1o gennaio 2024 e successivamente ogni quattro anni. L'articolo 26 abroga il regolamento (UE) n. 211/2011 con effetto dal 1o gennaio 2020. L'articolo 27 mantiene applicabili agli strumenti registrati prima di tale data gli articoli da 5 a 9 del regolamento abrogato. L'articolo 28 dispone l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione generale dal 1o gennaio 2020, con anticipazione per alcune disposizioni tecniche e organizzative.
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