Sentenza del 28/01/2019 n. 604 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 15/2019 - TRIBUTI ERARIALI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Ricavi non dichiarati - Procedimento induttivo - Omessa annotazione - Spesometro cessionario- Prova della pretesa tributaria - Insufficienza - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per il 2011. Riteneva non dichiarati ricavi pari a 301.500 euro, desunti dalle fatture indicate dalla cessionaria D.G. nello spesometro e dalla relativa contabilizzazione. Sulla base della ristretta base azionaria della società, l'Ufficio aveva inoltre imputato ai soci il maggior reddito di partecipazione. In subordine chiedeva di considerare come maggiori ricavi 50.751 euro, corrispondenti a una presunta differenza nelle rimanenze finali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi. La sola indicazione delle fatture nello spesometro della cessionaria e la loro annotazione nella contabilità di quest'ultima non sono state ritenute sufficienti a provare che le fatture fossero genuine, effettivamente emesse dalla società C. e non contabilizzate dal cedente. La società aveva contestato la genuinità dei documenti e prodotto elementi contrari, tra cui una relazione tecnica, dichiarazioni dei direttori dei lavori e la documentazione relativa agli importi effettivamente fatturati. È stata inoltre dichiarata inammissibile la richiesta subordinata sui 50.751 euro, perché fondata su una ricostruzione nuova, non contenuta nell'avviso di accertamento ma introdotta per la prima volta in giudizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
La prova dell'omessa dichiarazione può essere desunta dall'allegazione di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
L'accertamento induttivo può basarsi su presunzioni semplici, ma gli elementi devono essere sufficientemente qualificati. Solo in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti il contribuente è gravato dell'onere di fornire la prova contraria.
Art. 6, comma 3, d.P.R. 633/1972
Per le prestazioni di servizi, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il caso di precedente emissione della fattura.
La norma individua il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA. Nel caso concreto, tuttavia, l'applicazione della norma presupponeva che fosse previamente provata l'effettiva emissione delle fatture contestate.
Cassazione civile, sezione tributaria, 30 ottobre 2018, n. 27552
Gli elementi presuntivi non devono essere necessariamente plurimi, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un elemento unico, purché preciso e grave.
Anche un solo elemento può fondare l'accertamento, ma deve possedere autonomamente un elevato grado di precisione e gravità. Nel caso esaminato, i dati dello spesometro non avevano tale forza dimostrativa, perché restava plausibile l'ipotesi della non genuinità delle fatture.
Massime di principio
- I dati dello spesometro o della contabilità del cessionario costituiscono elementi indiziari, ma non dimostrano automaticamente che il cedente abbia emesso fatture non contabilizzate.
- Quando il contribuente contesta specificamente la genuinità delle fatture, l'Amministrazione deve verificare e provare l'effettiva esistenza delle operazioni, collegando gli indizi a fatti storici concreti come lavori eseguiti, pagamenti, documentazione contrattuale o riscontri bancari.
- L'accertamento induttivo è legittimo solo se fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti; in tal caso spetta al contribuente fornire la prova contraria.
- La mera plausibilità dell'interesse del contribuente a occultare ricavi non basta se è altrettanto plausibile l'interesse della controparte a contabilizzare costi inesistenti o maggiorati.
- L'Amministrazione non può introdurre per la prima volta in giudizio una diversa ricostruzione della pretesa tributaria: gli elementi essenziali dell'accertamento devono risultare dall'avviso impugnato.
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