Ordinanza n. 329/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. -OMISSIS-dell’-OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze, n. -OMISSIS-, recante “divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive”, cd. “DASPO”, notificato al ricorrente il -OMISSIS- a mani della Legione Carabinieri Toscana – Compagnia di Borgo San Lorenzo; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e/o collegato, ancorché incognito e, in particolare, per quanto occorrer possa, della “proposta redatta dalla Compagnia Carabinieri di Borgo S. Lorenzo”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Firenze recante divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive (DASPO), nonché gli atti presupposti e, in particolare, la proposta della Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore di Firenze, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, unitamente agli atti presupposti, conseguenti e connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il giudice ha esaminato il contenuto di un volantino pubblicamente affisso, ritenendolo obiettivamente idoneo a veicolare un messaggio istigatorio alla violenza.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto l'istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris. A un primo sommario esame, il contenuto del volantino pubblicamente affisso è stato giudicato idoneo a veicolare un messaggio obiettivamente istigatorio alla violenza, elemento ritenuto sufficiente a escludere apprezzabili elementi di fumus in relazione all'impugnazione del DASPO. L'ordinanza non contiene una valutazione autonoma del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base processuale per l'esame e il rigetto della domanda di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'idoneità obiettiva del contenuto di un messaggio pubblicamente diffuso a veicolare un'istigazione alla violenza può escludere il fumus boni iuris dell'impugnazione di un DASPO.
- Il rigetto della domanda cautelare può essere fondato sulla mancanza di fumus boni iuris, senza che l'ordinanza debba procedere a una distinta valutazione favorevole del periculum in mora quando il primo presupposto cautelare risulta insussistente.
Come è indicizzato
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