Sentenza del 17/07/2015 n. 4251 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi Locali - ICI - Terreni edificabili - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riconosce la rilevanza tributaria dell'edificabilità derivante dall'inclusione dell'area in una zona edificabile del Piano Regolatore Generale. Pertanto, l'area deve essere trattata come fabbricabile ai fini ICI anche se l'iter urbanistico non è completato o se l'edificazione è soggetta a limitazioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione, ai fini dell'ICI, di un'area inclusa dal Piano Regolatore Generale in una zona con destinazione edificatoria. Il principio affermato è che un'area è fabbricabile quando è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza che siano necessarie la successiva approvazione regionale o l'adozione di strumenti urbanistici attuativi. Eventuali limiti o riduzioni della concreta edificabilità non escludono l'assoggettamento al tributo.
Norme richiamate
D.L. n. 223/2006, art. 36
Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.
La norma collega la qualificazione fiscale di area fabbricabile all'adozione dello strumento urbanistico generale, senza richiedere l'approvazione regionale né l'adozione di strumenti attuativi.
Cassazione, sentenza n. 25506/2006
Conferma che l'inclusione dell'area in una zona edificabile del Piano Regolatore Generale è sufficiente a determinarne l'edificabilità tributaria ai fini ICI.
Corte costituzionale, sentenza n. 394/2008
Richiamata a sostegno del principio secondo cui i limiti alla concreta edificabilità non eliminano, di per sé, la qualificazione dell'area come edificabile ai fini fiscali.
Massime di principio
- Ai fini ICI, la destinazione edificatoria prevista dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune è normalmente sufficiente per qualificare l'area come fabbricabile.
- Non è necessario attendere l'approvazione regionale del piano o l'adozione di strumenti urbanistici attuativi per l'assoggettamento al tributo.
- Vincoli, limitazioni, necessità di piani attuativi o difficoltà di edificazione possono incidere sulla concreta valutazione economica dell'area, ma non ne escludono automaticamente la natura edificabile.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la destinazione urbanistica vigente nell'anno d'imposta e l'effettiva inclusione del terreno in una zona edificabile dello strumento urbanistico generale.
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