Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/07/2015 n. 4251 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi Locali - ICI - Terreni edificabili - Applicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza riconosce la rilevanza tributaria dell'edificabilità derivante dall'inclusione dell'area in una zona edificabile del Piano Regolatore Generale. Pertanto, l'area deve essere trattata come fabbricabile ai fini ICI anche se l'iter urbanistico non è completato o se l'edificazione è soggetta a limitazioni.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione, ai fini dell'ICI, di un'area inclusa dal Piano Regolatore Generale in una zona con destinazione edificatoria. Il principio affermato è che un'area è fabbricabile quando è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza che siano necessarie la successiva approvazione regionale o l'adozione di strumenti urbanistici attuativi. Eventuali limiti o riduzioni della concreta edificabilità non escludono l'assoggettamento al tributo.

Norme richiamate

  • D.L. n. 223/2006, art. 36

    Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.

    La norma collega la qualificazione fiscale di area fabbricabile all'adozione dello strumento urbanistico generale, senza richiedere l'approvazione regionale né l'adozione di strumenti attuativi.

  • Cassazione, sentenza n. 25506/2006

    Conferma che l'inclusione dell'area in una zona edificabile del Piano Regolatore Generale è sufficiente a determinarne l'edificabilità tributaria ai fini ICI.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 394/2008

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui i limiti alla concreta edificabilità non eliminano, di per sé, la qualificazione dell'area come edificabile ai fini fiscali.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, la destinazione edificatoria prevista dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune è normalmente sufficiente per qualificare l'area come fabbricabile.
  • Non è necessario attendere l'approvazione regionale del piano o l'adozione di strumenti urbanistici attuativi per l'assoggettamento al tributo.
  • Vincoli, limitazioni, necessità di piani attuativi o difficoltà di edificazione possono incidere sulla concreta valutazione economica dell'area, ma non ne escludono automaticamente la natura edificabile.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare la destinazione urbanistica vigente nell'anno d'imposta e l'effettiva inclusione del terreno in una zona edificabile dello strumento urbanistico generale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.