Cassazione Penale, Sentenza n. 11309/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso e reati connessi; sei motivi: (1-2) censura della valutazione indiziaria sul reato associativo (assenza di "pactum sceleris", cessioni occasionali, intercettazioni travisate, dichiarazioni di collaboratori non supportive); (3) mancata riqualificazione dei reati-fine ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 onde riconoscere il carattere di lieve entità ("piccolo spaccio"); (4) travisamento di specifiche conversazioni rilevanti per il capo F (reati arma/legge 497/1974); (5) carenza motivazionale circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis cod. pen.; (6) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e sulla necessità della misura detentiva (pericolo di reiterazione non adeguatamente giustificato, richiamo alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. giudicato apodittico).
La decisione
Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il G.I.P. hanno dato adeguata e razionale motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi per le imputazioni principali (in particolare capo Al - associazione e capo F - illecita disponibilità di armi), richiamando intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori e documentando la gestione continuativa di una "piazza di spaccio". La Corte ha spiegato che il livello probatorio richiesto per la misura cautelare è inferiore a quello del giudizio di merito (si richiede la "qualificata probabilità"), e che in sede di legittimità non è possibile riqualificare i fatti o rivedere ex novo la valutazione delle prove salvo profili di manifesta illogicità o violazione di norme. I motivi relativi alla riqualificazione ex art. 73 comma 5 e all'esclusione dell'aggravante sono stati ritenuti inammissibili perché non dimostrato come una diversa qualificazione avrebbe inciso sulla "an" o sul "quomodo" della misura. Anche l'appello sulle esigenze cautelari è stato respinto: il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato il rischio di reiterazione (pregresse condanne, abitualità dell'attività di spaccio, gestione telefonica della piazza). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che la contestazione di partecipazione a organizzazione di tipo mafioso (o similare) è sorretta da gravi indizi; l'eventuale aggravante collegata alla partecipazione è stata valutata dal giudice del riesame e non ritenuta carente di motivazione tale da far emergere manifesta illogicità.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Richiamata nella parte relativa ai reati-fine di spaccio; la Corte precisa che la richiesta di riqualificazione in termini di "lieve entità" (art. 73, comma 5) in sede di cassazione cautelare è inammissibile se non è chiarito in che modo la diversa qualificazione avrebbe inciso sulla misura cautelare.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata come collegata alle imputazioni associative con connotazioni di traffico di stupefacenti; utilizzata dal giudice del riesame per inquadrare la gravità della condotta complessiva.
art. 10, 12 e 14 legge 497/1974
Applicate per il capo F (illecita disponibilità/traffico di armi): la Corte ha ritenuto coerente e non illogica la valutazione delle intercettazioni che hanno evidenziato la disponibilità di armi, giustificando l'indizio grave.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari; la Corte osserva che il tribunale del riesame non si è limitato a richiamare meccanicamente tale presunzione ma ha motivato sulla base della qualificata capacità criminale dell'indagato e del concreto rischio di reiterazione.
art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.
"un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato"
La Corte richiama questa norma per affermare il criterio probatorio necessario in sede cautelare: non è richiesta la precisione e concordanza degli indizi richiesta per il giudizio di merito, ma la "qualificata probabilità" sufficiente per applicare la misura.
art. 192 cod. proc. pen.
Distinzione tra i commi: il comma 2 (precisione e concordanza degli indizi) è requisito per il giudizio di merito, mentre ai fini cautelari si richiamano i commi 3 e 4 (valutazione degli indizi) come richiamato dall'art. 273 c.1-bis; la Corte conferma che non si applica il requisito di cui al comma 2 in sede cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede cautelare la soglia probatoria è inferiore rispetto al giudizio di merito: è sufficiente la "qualificata probabilità" (giudizio di gravità indiziaria) e non la precisione e concordanza degli indizi richiesta per la condanna.
- La Corte di cassazione, nel sindacare misure cautelari, verifica solo la logicità e l'adeguata motivazione del provvedimento impugnato; non può procedere a una nuova valutazione delle prove o a una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Le richieste di riqualificazione del reato (es. riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5) o di esclusione di aggravanti sono rilevanti in sede cautelare solo se il ricorrente dimostra concretamente come tali modifiche avrebbero inciso sulla natura o sulla misura della cautela ("an" o "quomodo").
- Per giustificare la custodia cautelare in carcere il giudice deve motivare il rischio di reiterazione: elementi come precedenti penali gravi, abitualità nell'attività delittuosa, gestione organizzata di una piazza di spaccio (anche mediante telefono) e disponibilità di armi possono legittimare la misura.
- Intercettazioni telefoniche e dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire gravi indizi se correlate e valutate razionalmente; le censure difensive che chiedono una diversa lettura delle stesse non sono ammissibili in cassazione salvo che emergano profili di manifesta illogicità o violazioni di legge.
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