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Ordinanza

Ordinanza n. 5561/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) dell’ordinanza di demolizione del Comune di Sant’Antimo n. 74 del 16 dicembre 2009, inerente ad un manufatto sito nel territorio comunale alla Via M. Serao; b)quanto al primo ricorso per motivi aggiunti dell’atto di accertamento di inottemperanza del Comune di Sant’Antimo prot. n. 2458 del 23 gennaio 2012; c) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti del provvedimento del Comune di Sant’Antimo, con il quale è stata ordinata alla conservatoria dei registri immobiliari di Napoli la trascrizione dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’intera particella catastale n. 1378;

Giustizia amministrativa201001453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha esaminato il merito del ricorso né le censure contro gli atti edilizi. Ha dato atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., dalla data in cui il procuratore ha reso la relativa dichiarazione, in conseguenza del decesso del ricorrente. Non è riportata una statuizione sulle spese.

TAR Campania, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di un manufatto, successivo accertamento di inottemperanza e provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’intera particella catastale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza di demolizione del Comune di Sant’Antimo n. 74 del 16 dicembre 2009 relativa a un manufatto sito in via M. Serao, e, con motivi aggiunti, l’accertamento di inottemperanza del 23 gennaio 2012 e il successivo provvedimento che ordinava la trascrizione dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’intera particella catastale n. 1378. Il testo non riporta le specifiche censure di legittimità. Nel corso del giudizio il difensore ha comunicato e documentato il decesso del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) Dà atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. proc. amm., a far tempo dalla data in cui il procuratore ha reso la relativa dichiarazione.

    La dichiarazione, documentata, del decesso della parte determina l’interruzione del processo dalla data in cui il procuratore la rende.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.;

    Le disposizioni del codice di procedura civile richiamate concorrono a disciplinare l’interruzione del processo conseguente all’evento interruttivo relativo alla parte.

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