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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14183/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari che, in riforma dell'ordinanza del GIP, aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Ha articolato due motivi principali: (1) violazione di legge e carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)), sostenendo che il Tribunale non ha valutato adeguatamente la documentazione difensiva e gli elementi emersi in udienza (sospensione dal servizio, procedimento disciplinare e licenziamento) idonei a escludere o attenuare le esigenze cautelari o a rendere adeguata una misura meno afflittiva come gli arresti domiciliari; (2) violazione di legge con riferimento all'art. 274, lett. c) c.p.p., criticando la valutazione della gravità dei fatti e la qualificazione della "spiccata personalità criminogena" sulla base di precedenti remoti e di modesta gravità, senza motivare l'inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari abbia correttamente applicato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per reati di tipo associativo/mafioso, esponendo una motivazione compiuta e logica che ha preso in considerazione sia le concrete modalità delle condotte contestate (gravità, ripetute intimidazioni, contiguità a esponenti di circuiti criminali) sia la documentazione difensiva prodotta, ritenendola non idonea a superare la presunzione. La Corte ha inoltre rilevato l'aspecificità dei motivi di ricorso per mancato confronto argomentato con la motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la sentenza dispone inoltre gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per reati di particolare gravità (con riferimento a fattispecie associative/mafiose): può essere superata solo con l'indicazione di elementi specifici e concreti che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e carenza di motivazione); la Corte osserva che tali censure devono confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione impugnata

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente: la Corte valuta che la censura non ha fornito un confronto argomentato con le ragioni della decisione impugnata

  • art. 416-bis c.p. (richiamato)

    Riferimento alla tipologia di reato (associazione di tipo mafioso) che, per la sua rilevanza e per la 'caratura criminale' degli ambienti collegati, incide sulla presunzione di adeguatezza della misura carceraria

  • art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia

Massime di principio

  • Per reati legati ad associazioni mafiose o analoghe fattispecie gravi opera una presunzione relativa che la custodia in carcere sia necessaria: la difesa deve produrre elementi concreti e specifici per superare tale presunzione
  • Il giudice dell'appello in materia di misure cautelari, quando riformi la decisione del primo giudice, deve fornire una motivazione particolarmente persuasiva e confrontarsi espressamente con gli elementi decisivi della vicenda
  • Documenti come sospensione dal servizio, procedimento disciplinare o licenziamento non sono automaticamente idonei a escludere esigenze cautelari se persistono elementi che indicano gravità della condotta e pericolosità sociale
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: argomentazioni generiche o aspecifiche portano all'inammissibilità del ricorso
  • Precedenti penali anche se remoti possono essere considerati dal giudice nella valutazione della personalità e del rischio di recidiva, se ben inseriti nella ricostruzione complessiva
  • Chi propone un ricorso infondato o aspecifico può essere condannato alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende

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