Cassazione Penale, Sentenza n. 24913/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/03/2025 che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e concesso invece la detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato l'epoca remota del reato, l'evoluzione positiva della personalità in carcere e nei periodi di libertà, i giudizi favorevoli che avevano portato alla liberazione anticipata, la mancata applicazione della misura di sicurezza in sede di cognizione e il comportamento regolare durante la sorveglianza speciale; inoltre contestava l'asserita rinuncia al lavoro in Svizzera.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e il provvedimento impugnato confermato: il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente distinto i profili prognostici richiesti per l'affidamento in prova (assenza di pericolo di recidiva e utilità per la rieducazione) da quelli per la detenzione domiciliare, ritenendo che, pur essendo la detenzione domiciliare idonea a contenere il rischio, non fosse possibile formulare una prognosi favorevole per l'affidamento in prova a causa dell'ampio curriculum criminale e della scarsa revisione critica del reo. Sono state ritenute non decisive le preesistenti valutazioni favorevoli relative alla liberazione anticipata, in quanto riferite a giudizi ex post sul comportamento, e non assimilabili al giudizio prognostico. Inoltre è stato valorizzato il fatto che il ritorno a vivere nel luogo di origine (Siderno) aumenti la prossimità con il tessuto criminale di provenienza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 2
assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati
Stabilisce che l'affidamento in prova richiede valutazione della assenza di pericolo di recidiva; la Corte ha richiamato questo parametro come requisito essenziale per concedere l'affidamento.
ordinamento penitenziario, art. 47-ter, comma 1-bis
sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati
Indica che anche per la detenzione domiciliare va valutato il pericolo di recidiva; la Corte osserva che la natura più contenitiva della detenzione domiciliare consente esiti diversi rispetto all'affidamento.
ordinamento penitenziario, art. 54, comma 1
quale riconoscimento di tale partecipazione
Usato per differenziare la valutazione della liberazione anticipata (giudizio ex post sul comportamento nel periodo valutato) dal giudizio prognostico richiesto per l'affidamento: i benefici per meriti non equivalgono a prova certa di assenza di pericolosità futura.
codice di procedura penale, disposizioni di attuazione, art. 173, comma 1
Limita la formulazione del motivo di ricorso alla parte essenziale; la Corte richiama questo limite procedurale perché il ricorso attaccava la valutazione discrezionale senza indicare passaggi motivazionali manifestamente illogici.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese.
Massime di principio
- Per concedere l'affidamento in prova il giudice deve valutare sia l'assenza di pericolo di recidiva sia l'utilità della misura per la rieducazione; sono requisiti distinti e cumulativi.
- La detenzione domiciliare, per la sua natura più contenitiva, può essere ritenuta idonea anche quando l'affidamento in prova viene escluso per rischio di recidiva: non è automatica la coincidenza delle decisioni tra le due misure.
- Le valutazioni prognostiche (rischio futuro) sono ampiamente discrezionali: il giudizio di merito è sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione contiene errori giuridici o passaggi manifestamente illogici o contraddittori.
- I benefici concessi per buona condotta (es. liberazione anticipata) sono giudizi ex post sul comportamento tenuto e non sostituiscono né garantiscono automaticamente un giudizio prognostico favorevole per misure alternative.
- La vicinanza al tessuto criminale di provenienza e la possibilità di contatti con l'ambiente delinquenziale sono elementi rilevanti e possono giustificare il rifiuto dell'affidamento anche se vi sono elementi positivi nella condotta del reo.
- In sede di impugnazione bisogna indicare con precisione i passaggi motivazionali contestati e dimostrare la manifestà illogicità o violazione di legge: gli attacchi generici alla discrezionalità del giudice sono inammissibili o destinati a essere respinti.
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