Sentenza del 12/04/2017 n. 9464 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 449/1997. Contestava il riconoscimento del credito d’imposta per incremento occupazionale relativo a sette lavoratori assunti in un’area agevolabile, ma destinati, secondo l’Amministrazione, a prestare attività presso sedi situate in aree non agevolate. L’Agenzia sosteneva quindi che dovesse rilevare il luogo effettivo di svolgimento della prestazione lavorativa e non quello dell’assunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. La CTR aveva accertato in fatto che i lavoratori erano stati assunti presso la sede di Catania, area agevolata, e successivamente destinati anche a sedi non agevolate. Secondo la Corte, il motivo dell’Agenzia non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in parte, si fondava su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito, senza censurare adeguatamente tale accertamento. Non sono state liquidate le spese, poiché la società intimata non si è costituita.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4
La norma disciplina il credito d’imposta connesso all’incremento occupazionale nelle aree territoriali agevolate. Nella vicenda, i giudici di merito hanno ritenuto rilevante il luogo in cui i lavoratori erano stati assunti, anche se successivamente impiegati presso sedi situate fuori dall’area agevolata.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava correttamente con l’effettivo fondamento della decisione impugnata e proponeva una diversa ricostruzione dei fatti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che prende di mira una questione diversa da quella effettivamente decisa è inammissibile.
- Quando il giudice di merito ha compiuto un accertamento fattuale non adeguatamente contestato, la parte non può limitarsi a prospettare una diversa versione dei fatti sotto forma di violazione di legge.
- Per le agevolazioni fiscali legate all’incremento occupazionale, occorre verificare quale elemento territoriale la normativa e la giurisprudenza considerino determinante: in questa pronuncia è stato valorizzato il luogo dell’assunzione, non necessariamente quello della successiva prestazione lavorativa.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente i fatti già accertati dai giudici di merito; il ricorso deve evidenziare uno specifico errore di diritto o una valida censura dell’accertamento, nei limiti consentiti dalla legge processuale.
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