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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02438/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., l'insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva: la Corte di appello si era limitata a richiamare i precedenti penali senza descriverne natura, epoca e rapporto con il fatto, trascurando la necessaria verifica concreta se la reiterazione fosse indice di accresciuta pericolosità. La Corte d'appello aveva motivato laconicamente che "non si rinvengono ragioni giuridiche o dati fattuali da cui potere inferire un’esclusione della contestata recidiva (cfr casellario giudiziale in atti)".

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per insufficienza della motivazione sulla recidiva. Ha ritenuto l'unico motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata disapplicazione della recidiva, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania perché provveda a una motivazione conforme ai criteri richiesti dalle Sezioni Unite. Il collegio ha altresì osservato che, pur essendo stato erroneamente applicato il rito dell'art. 611 c.p.p. (non convertibile), ha celebrato il giudizio comunque.

Norme richiamate

  • art. 493 ter cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto per cui il ricorrente è stato dichiarato responsabile; la sentenza di merito ha confermato la responsabilità per tale reato.

  • art. 99 cod. pen.

    La norma sulla recidiva richiede, quando la recidiva è contestata, una verifica concreta da parte del giudice circa l'esistenza di una perdurante inclinazione al reato; la Corte ha richiamato i parametri indicati dalle Sezioni Unite (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, ecc.) per valutare se la recidiva debba essere applicata o disapplicata.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente: insufficienza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione lo ha ritenuto fondato rispetto alla valutazione della recidiva.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Rito erroneamente applicato nel corso del presente giudizio; la Corte osserva che l'art. 611 non è convertibile, ma ha comunque celebrato il giudizio di cassazione nonostante l'errore procedurale.

  • Cass. SS.UU., sent. n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce i criteri ermeneutici dettagliati che il giudice deve seguire quando è contestata la recidiva (esame della natura dei reati, tipo di devianza, grado di offensività, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, parametri individualizzanti, ecc.). La Corte di cassazione ha richiamato tale orientamento per valutare la carenza motivazionale della Corte di appello.

Massime di principio

  • Quando la recidiva è contestata il giudice deve svolgere una verifica concreta e motivata, non limitandosi al mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti.
  • La motivazione deve descrivere i precedenti (natura, epoca) e confrontarli con il fatto per cui si procede per valutare se indicano una perdurante inclinazione al reato.
  • I parametri utili alla valutazione sono: natura dei reati, tipo di devianza, grado di offensività, distanza temporale tra le condanne, omogeneità tra i fatti, occasionalità della ricaduta, ammissione degli addebiti e altri elementi individualizzanti.
  • La carenza motivazionale sulla recidiva può determinare l'annullamento limitato a tale vizio e il rinvio ad altra sezione di merito per colmare la lacuna, senza che ciò implichi necessariamente rinnovazione integrale del giudizio sul punto di merito già deciso correttamente.
  • Il difensore, per contrastare l'applicazione della recidiva, dovrebbe documentare la diversità o l'anzianità dei precedenti, attestazioni di ravvedimento o elementi che mostrino l'occasionalità della ricaduta e l'assenza di perdurante pericolosità.
  • Una motivazione meramente formale o generica (es. 'cfr. casellario giudiziale') è insufficiente: il giudice di merito deve dare conto del confronto concreto tra precedenti e fatto attuale.
  • Errori procedurali nel rito (es. applicazione erronea dell'art. 611 c.p.p.) non escludono automaticamente l'intervento della Corte di cassazione sul vizio di motivazione, ma è opportuno segnalare tali errori per tutelare le garanzie processuali.

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