Sentenza del 19/07/2016 n. 6298 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Redditi d'impresa - Costi - Mancanza di prova - Indeducibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. In applicazione dell'art. 109 del d.P.R. 917/1986, l'assoluta mancanza di prova da parte del contribuente impedisce la deduzione dei costi. Le somme indicate nelle fatture sono state considerate costi non sostenuti e, pertanto, indeducibili ai fini IRPEF.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento fiscale di costi d'impresa risultanti da fatture emesse da una presunta fornitrice. Tuttavia, le fatture erano generiche, la fornitrice risultava inattiva da tempo, non era stato dimostrato l'effettivo pagamento e il contribuente aveva ammesso sia la sospensione dei pagamenti sia l'assenza di rapporti contrattuali. Mancava quindi la prova concreta dell'effettività, dell'inerenza e della sostenibilità dei costi.
Norme richiamate
Art. 109 del d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)
In applicazione dell'art. 109 del d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), l'assoluta mancanza di prova dei costi da parte del contribuente ne esclude il riconoscimento.
La deduzione fiscale presuppone che il contribuente dimostri l'effettiva sostenibilità del costo e la sua riferibilità all'attività d'impresa. La sola presenza di fatture non è sufficiente quando mancano ulteriori elementi comprovanti l'operazione.
Massime di principio
- La fattura, da sola, non prova necessariamente che il costo sia stato effettivamente sostenuto: il contribuente deve poter dimostrare l'esistenza reale dell'operazione con contratti, ordini, documenti di consegna, pagamenti o altri elementi coerenti.
- La genericità delle fatture, l'inattività del fornitore e l'assenza di rapporti contrattuali costituiscono indici rilevanti contro l'effettività del costo.
- Se il contribuente ammette di non aver pagato le fatture o di non avere stipulato alcun rapporto contrattuale, tali ammissioni possono confermare che il costo non è stato realmente sostenuto.
- In caso di contestazione, l'onere di provare l'effettività, l'inerenza e la corretta imputazione temporale del costo grava sul contribuente che intende dedurlo.
- Quando la prova dell'operazione è completamente assente, il costo deve essere trattato come indeducibile, anche se formalmente documentato da fatture.
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