Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 63/2006

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio).

Normativa regionaleL.R. Toscana 63/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina del regolamento del Parco regionale delle Alpi Apuane: ne fissa l’adozione entro sei mesi dall’approvazione del piano, ne prevede l’approvazione con pareri obbligatori e vincolanti, e disciplina gli stralci successivi del piano. Le norme transitorie hanno riguardo ai procedimenti di approvazione ancora in corso all’epoca.

Modifiche al regolamento del Parco regionale delle Alpi Apuane

Modifiche alla disciplina del regolamento del Parco regionale delle Alpi Apuane

La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 11 agosto 1997, n. 65, con particolare riguardo al procedimento di formazione del regolamento del Parco regionale delle Alpi Apuane e alla gestione degli eventuali stralci successivi del piano del Parco. La disciplina mira a coordinare piano e regolamento e a definire un termine certo per la conclusione dei procedimenti pendenti.

Adozione e approvazione del regolamento del Parco

Il regolamento del Parco deve essere adottato entro sei mesi dall’approvazione del piano. L’approvazione è attribuita al consiglio direttivo del Parco e avviene applicando le disposizioni del titolo II della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di governo del territorio.

Pareri necessari e contenuto del regolamento

Prima dell’approvazione sono richiesti:

  • il parere obbligatorio della comunità del Parco;
  • il parere obbligatorio del comitato scientifico;
  • il parere vincolante della Giunta regionale.

Il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite all’interno del territorio del Parco, in coerenza con l’articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991.

Stralci del piano e coerenza tra piano e regolamento

Se il piano viene approvato per fasi successive mediante stralci di una o più parti della disciplina, lo stralcio può riguardare anche il regolamento del Parco, così da garantire la coerenza fra i due strumenti. In tal caso, le modifiche al regolamento e gli eventuali stralci seguono le stesse procedure previste per l’adozione e l’approvazione del regolamento.

Regime transitorio per gli stralci del piano

Per i procedimenti di approvazione di stralci successivi del piano, la legge prevede che essi si concludano entro 365 giorni dall’approvazione del piano da parte dell’ente Parco.

Se tale termine non è rispettato, i poteri di approvazione passano alla Giunta regionale, che li esercita secondo la disciplina dei commissari nominati dalla Regione di cui alla l.r. 31 ottobre 2001, n. 53, entro i 180 giorni successivi. In questa fase è comunque richiesto il parere vincolante del Consiglio regionale previsto dall’articolo 15, comma 1, della l.r. 65/1997.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.