L.R. Toscana 63/2006
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina del regolamento del Parco regionale delle Alpi Apuane: ne fissa l’adozione entro sei mesi dall’approvazione del piano, ne prevede l’approvazione con pareri obbligatori e vincolanti, e disciplina gli stralci successivi del piano. Le norme transitorie hanno riguardo ai procedimenti di approvazione ancora in corso all’epoca.
Modifiche al regolamento del Parco regionale delle Alpi Apuane
Modifiche alla disciplina del regolamento del Parco regionale delle Alpi Apuane
La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 11 agosto 1997, n. 65, con particolare riguardo al procedimento di formazione del regolamento del Parco regionale delle Alpi Apuane e alla gestione degli eventuali stralci successivi del piano del Parco. La disciplina mira a coordinare piano e regolamento e a definire un termine certo per la conclusione dei procedimenti pendenti.
Adozione e approvazione del regolamento del Parco
Il regolamento del Parco deve essere adottato entro sei mesi dall’approvazione del piano. L’approvazione è attribuita al consiglio direttivo del Parco e avviene applicando le disposizioni del titolo II della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di governo del territorio.
Pareri necessari e contenuto del regolamento
Prima dell’approvazione sono richiesti:
- il parere obbligatorio della comunità del Parco;
- il parere obbligatorio del comitato scientifico;
- il parere vincolante della Giunta regionale.
Il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite all’interno del territorio del Parco, in coerenza con l’articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991.
Stralci del piano e coerenza tra piano e regolamento
Se il piano viene approvato per fasi successive mediante stralci di una o più parti della disciplina, lo stralcio può riguardare anche il regolamento del Parco, così da garantire la coerenza fra i due strumenti. In tal caso, le modifiche al regolamento e gli eventuali stralci seguono le stesse procedure previste per l’adozione e l’approvazione del regolamento.
Regime transitorio per gli stralci del piano
Per i procedimenti di approvazione di stralci successivi del piano, la legge prevede che essi si concludano entro 365 giorni dall’approvazione del piano da parte dell’ente Parco.
Se tale termine non è rispettato, i poteri di approvazione passano alla Giunta regionale, che li esercita secondo la disciplina dei commissari nominati dalla Regione di cui alla l.r. 31 ottobre 2001, n. 53, entro i 180 giorni successivi. In questa fase è comunque richiesto il parere vincolante del Consiglio regionale previsto dall’articolo 15, comma 1, della l.r. 65/1997.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 dic 2006L.R. Toscana 62/2006
- Legge · 22 dic 2006L.R. Toscana 65/2006
- Legge · 22 dic 2006L.R. Toscana 64/2006
- Legge · 28 nov 2006L.R. Toscana 58/2006
- Legge · 28 nov 2006L.R. Toscana 59/2006
- Legge · 28 nov 2006L.R. Toscana 60/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →