Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 60/2006

Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell' articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ). Modifica alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Normativa regionaleL.R. Toscana 60/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 60/2006 abroga il comma 2 dell’art. 28 della l.r. 20/2006 e ripristina, dal giorno successivo alla pubblicazione, la lettera b) del comma 2 dell’art. 20 della l.r. 88/1998, che consente l’immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o altre strutture di contenimento in ambito costiero dei materiali indicati nella lettera a).

Reviviscenza della disciplina sull’immersione in strutture costiere di materiali di dragaggio e abrogazione di una norma della l.r. 20/2006

Reviviscenza della disciplina sull’immersione di materiali in ambito costiero

La legge regionale Toscana 28 novembre 2006, n. 60 interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale in materia di tutela delle acque e di gestione di specifiche operazioni di movimentazione/immersione di materiali in ambito costiero. L’atto ha effetto esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.

Modifica alla l.r. 20/2006

La legge dispone l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. La disposizione elimina quindi la previsione contenuta in quel comma, senza introdurre una nuova disciplina sostitutiva specifica nel testo qui riportato.

Reviviscenza della previgente disciplina della l.r. 88/1998

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, torna ad applicarsi la lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88. La norma ripristinata consente l’“immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero” dei materiali indicati nella lettera a) del medesimo comma.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, avvenuta il 6 dicembre 2006. Dal momento dell’entrata in vigore opera la reviviscenza della disposizione della l.r. 88/1998 e cessa l’efficacia del comma 2 dell’art. 28 della l.r. 20/2006.

Rilievo pratico

L’atto ha contenuto essenzialmente correttivo e di coordinamento normativo: serve a ripristinare una specifica base legale regionale per l’immersione dei materiali in strutture di contenimento in area costiera. Non contiene discipline procedurali ulteriori, contributi, sanzioni o termini applicativi limitati a un periodo finanziario o a una singola scadenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.