L.R. Toscana 60/2006
Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell' articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ). Modifica alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 60/2006 abroga il comma 2 dell’art. 28 della l.r. 20/2006 e ripristina, dal giorno successivo alla pubblicazione, la lettera b) del comma 2 dell’art. 20 della l.r. 88/1998, che consente l’immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o altre strutture di contenimento in ambito costiero dei materiali indicati nella lettera a).
Reviviscenza della disciplina sull’immersione in strutture costiere di materiali di dragaggio e abrogazione di una norma della l.r. 20/2006
Reviviscenza della disciplina sull’immersione di materiali in ambito costiero
La legge regionale Toscana 28 novembre 2006, n. 60 interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale in materia di tutela delle acque e di gestione di specifiche operazioni di movimentazione/immersione di materiali in ambito costiero. L’atto ha effetto esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.
Modifica alla l.r. 20/2006
La legge dispone l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. La disposizione elimina quindi la previsione contenuta in quel comma, senza introdurre una nuova disciplina sostitutiva specifica nel testo qui riportato.
Reviviscenza della previgente disciplina della l.r. 88/1998
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, torna ad applicarsi la lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88. La norma ripristinata consente l’“immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero” dei materiali indicati nella lettera a) del medesimo comma.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, avvenuta il 6 dicembre 2006. Dal momento dell’entrata in vigore opera la reviviscenza della disposizione della l.r. 88/1998 e cessa l’efficacia del comma 2 dell’art. 28 della l.r. 20/2006.
Rilievo pratico
L’atto ha contenuto essenzialmente correttivo e di coordinamento normativo: serve a ripristinare una specifica base legale regionale per l’immersione dei materiali in strutture di contenimento in area costiera. Non contiene discipline procedurali ulteriori, contributi, sanzioni o termini applicativi limitati a un periodo finanziario o a una singola scadenza.
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