L.R. Toscana 58/2006
Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Regione le spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta, definendone tipologie, limiti e modalità di autorizzazione. Dopo le modifiche del 2016, include anche contributi in denaro per iniziative esterne di interesse istituzionale, mentre gli articoli su ospitalità e premi risultano abrogati. Le disposizioni economiche originarie riguardavano il bilancio 2006 e l’abrogazione di una precedente legge del 1976.
Spese di rappresentanza del Presidente e della Giunta regionale
Spese di rappresentanza del Presidente e della Giunta regionale
La legge disciplina, per la Regione interessata, le spese di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale e dei suoi componenti, definendone le tipologie ammissibili e le modalità di gestione contabile e autorizzativa. Il testo consolidato recepisce anche le modifiche del 2016, che hanno ampliato e rimodulato la disciplina originaria.
Ambito e nozione di spese di rappresentanza
Sono considerate spese di rappresentanza quelle connesse all’attività di relazioni istituzionali del Presidente e dei componenti della Giunta, nell’ambito dei rapporti esterni o per iniziative di interesse regionale. Restano escluse le spese caratterizzate da mera liberalità, non giustificate dai fini istituzionali dell’ente.
Tipologie di spese ammesse
La disciplina consente in particolare:
- forme di ospitalità e atti di cortesia nei rapporti con amministratori pubblici, esponenti della società civile, delle categorie economiche e delle forze sociali, in occasione di cerimonie, riunioni e incontri;
- doni simbolici in occasione di visite, ricorrenze e festività riconosciute;
- conferimento di premi di rappresentanza, come coppe, targhe e medaglie;
- partecipazione regionale a celebrazioni e commemorazioni di interesse pubblico;
- erogazione di contributi in danaro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, quando siano ritenute particolarmente rilevanti e coerenti con le finalità istituzionali della Regione per caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.
Modalità di imputazione e autorizzazione
Le spese di ospitalità, i premi e i contributi collegati alle lettere previste dalla legge sono imputati a fondi appositi. Le spese per ospitalità e premi sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale; i contributi in denaro sono invece autorizzati con decreto dello stesso responsabile.
Regime finanziario
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono coperti, per l’esercizio 2006 e per il pluriennale 2006/2008, mediante le risorse stanziate sull’unità previsionale di base relativa al funzionamento degli organi politici e alle spese correnti. Per gli esercizi successivi, la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Abrogazioni e disciplina previgente
La legge abroga la precedente legge regionale 28 luglio 1976, n. 42, relativa al fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale. Inoltre, nel testo consolidato risultano abrogati gli articoli originari sulle spese di ospitalità e sulle spese per la concessione di premi e contributi in danaro, sostituiti dalla disciplina successiva.
Attualità della disciplina
Pur essendo ancora un testo vigente, la parte originaria della legge è in larga misura superata dalle modifiche del 2016 e dalle norme finanziarie riferite a esercizi ormai conclusi; la disciplina oggi rilevante riguarda soprattutto la nozione generale di spese di rappresentanza, le tipologie ammesse e la procedura di autorizzazione dei contributi e delle spese collegate.
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