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Legge

L.R. Toscana 62/2006

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Normativa regionaleL.R. Toscana 62/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 28/2004 sulla disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio/piercing: aggiorna i requisiti formativi, distingue il percorso per l’estetista autonomo o imprenditoriale rispetto al dipendente e ridefinisce la qualifica del tecnico per piercing o tatuaggio. Prevede inoltre che la qualifica di estetista garantisca i livelli minimi statali e si applica con il differimento di efficacia già previsto dalla legge del 2004.

Modifiche alla disciplina regionale di estetica, tatuaggio e piercing

Modifiche alla disciplina regionale di estetica, tatuaggio e piercing

La legge interviene sulla legge regionale Toscana 31 maggio 2004, n. 28, aggiornando alcune disposizioni relative alla formazione e alle qualifiche professionali nel settore dell’estetica e delle attività di tatuaggio e piercing. La disciplina continua ad applicarsi nel territorio della Regione Toscana.

Estetica: percorso formativo e qualifica

Per l’attività di estetica viene precisato che il percorso previsto dal regolamento regionale è differenziato in base alla forma di esercizio dell’attività. In particolare, per chi opera come lavoratore autonomo o in forma imprenditoriale è previsto un percorso ulteriore rispetto a quello richiesto a chi svolge l’attività come lavoratore dipendente.

Viene inoltre chiarito che la qualifica di estetista rilasciata ai sensi della legge regionale garantisce i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalla normativa statale.

Tatuaggio e piercing: aggiornamento della terminologia professionale

La legge sostituisce la precedente dizione relativa all’“operatore di tatuaggio o piercing” con quella di “tecnico qualificato in piercing o tatuaggio”, adeguando la terminologia della disciplina regionale.

Regime di efficacia

Alle modifiche introdotte si applica il differimento dell’efficacia previsto dall’articolo 15 della legge regionale n. 28/2004. Il testo fornito non indica una data ulteriore, ma richiama espressamente il meccanismo transitorio già previsto dalla legge base.

Rilevanza attuale

L’atto ha contenuto settoriale di modifica e non risulta obsoleto: disciplina ancora utile per l’interpretazione e l’applicazione della normativa regionale sull’estetica, tatuaggio e piercing.

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