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Legge

L.R. Toscana 59/2006

Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana - società consortile a responsabilità limitata.

Normativa regionaleL.R. Toscana 59/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina condizioni e modalità della partecipazione della Regione Toscana alla società consortile a responsabilità limitata “Logistica Toscana”. È oggi priva di utilità pratica perché espressamente abrogata dalla l.r. 23 maggio 2014, n. 28, art. 12.

Partecipazione della Regione Toscana a Logistica Toscana s.c.r.l.

Partecipazione della Regione Toscana a Logistica Toscana s.c.r.l.

La legge disciplina la partecipazione della Regione Toscana alla società consortile a responsabilità limitata “Logistica Toscana”, definendone finalità, limiti e modalità operative nell’ambito territoriale regionale. Si tratta di una disciplina ormai non più utilizzabile, perché espressamente abrogata dalla successiva l.r. 23 maggio 2014, n. 28.

Oggetto e finalità della partecipazione

La Regione Toscana è autorizzata a partecipare alla società consortile per sostenere iniziative e attività connesse alla logistica, secondo quanto previsto dall’atto istitutivo e dagli strumenti societari. La partecipazione è concepita come strumento di coordinamento e sviluppo delle politiche regionali nel settore logistico.

Modalità della partecipazione e assetto societario

La legge individua le condizioni entro cui la Regione può entrare nella compagine sociale e disciplinare i rapporti derivanti dalla qualità di socio. La partecipazione avviene nel quadro della forma societaria consortile a responsabilità limitata, con applicazione delle regole societarie compatibili con la natura pubblica del soggetto partecipante.

Aspetti finanziari

La disciplina prevede i profili economici connessi alla partecipazione regionale, inclusi i relativi oneri a carico del bilancio regionale e le modalità di copertura finanziaria previste dalla legge medesima. Non emergono, nel testo disponibile, disposizioni di durata operativa ancora rilevanti.

Obsolescenza e abrogazione

L’atto è da considerarsi deprecato/obsoleto ai fini applicativi, poiché è stato espressamente abrogato dall’art. 12 della l.r. 23 maggio 2014, n. 28. Di conseguenza non produce più effetti utili nella pratica corrente.

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