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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20137/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carbone era sottoposto ad arresti domiciliari per i reati di corruzione (artt. 110, 319, 321 c.p.) per aver fatto da intermediario nella promessa/consegna di denaro (5.000 euro offerti da Sisca e Calabretta) al fine di ottenere le risposte per la preselezione TFA-sostegno. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: (a) incompetenza territoriale del giudice che ha disposto la misura, sostenendo che il locus commissi delicti fosse Roma (sede delle prove) o in subordine Sant'Onofrio (dove sarebbe avvenuta la consegna della busta) o, in ultima istanza, Palmi (residenza dell'indagato); (b) carenza di gravi indizi circa il coinvolgimento di un pubblico ufficiale, posto che l'unico soggetto individuato per il disvelamento era una persona privata (Marzia Grillo); (c) carente motivazione sulle esigenze cautelari e mancata valutazione di misure meno afflittive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di corruzione nei confronti di Carbone sulla base di elementi indiziari (intercettazioni, chat whatsapp, tracciato GPS che colloca l'incontro tra Calabretta e Carbone, il fatto che i quiz sono stati effettivamente resi disponibili ai candidati). La Corte ha escluso l'assimilazione del fatto a traffico di influenze illecite e ha spiegato che, per il reato di corruzione, la consumazione si identifica nel momento/luogo in cui si forma l'accordo con il pubblico ufficiale (accettazione promessa) o si dà materialmente la somma. Poiché tempo e luogo della formazione dell'accordo con il pubblico ufficiale ignoto non sono emersi con precisione, non è possibile applicare i criteri ordinari (luogo di parte dell'azione) e la competenza territoriale è stata attribuita, correttamente, al Tribunale di Crotone applicando la regola suppletiva dell'art. 9, comma 3 c.p.p. (ufficio del Pubblico Ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato). Sulla sussistenza delle esigenze cautelari la Corte ha confermato la decisione del Tribunale: la stabilità del sistema collusivo nel settore della formazione e la strumentalizzazione dei corsi giustificano il pericolo di reiterazione. Per effetto del rigetto, Carbone è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato; la Corte la utilizza per richiamare che, quando l'accordo corruttivo è intermediato, la consumazione si valuta in base alla partecipazione e alle manifestazioni di volontà dei diversi concorrentI.

  • art. 319 c.p.

    Definisce la corruzione e la Corte specifica che la consumazione si verifica con l'accettazione della promessa da parte del pubblico ufficiale o con la dazione/ricezione del denaro; da ciò deriva la regola su quale sia il luogo di consumazione rilevante per la competenza territoriale.

  • art. 321 c.p.

    Richiamato nell'imputazione; la Corte lo considera nel quadro della fattispecie corruttiva complessiva contestata.

  • art. 346-bis c.p.

    Esaminato come ipotesi alternativa (traffico di influenze illecite). La Corte ha escluso che la fattispecie rientri in tale norma, ritenendo più coerente la configurazione come corruzione (art. 319) sulla base degli elementi raccolti.

  • art. 9 c.p.p.

    Norma sulla competenza territoriale. La Corte precisa: il criterio del luogo in cui è avvenuta parte dell'azione (comma 1) vale solo se quella parte integra la condotta tipica; gli incontri preparatori tra corruttori e intermediari non costituiscono di per sé "parte dell'azione" tipica della corruzione se l'accordo con il pubblico ufficiale non è avvenuto in quella sede. Quando non è individuabile il luogo di consumazione, si applica il comma 3 (forum dell'ufficio del PM che ha per primo iscritto la notizia di reato).

  • art. 27 c.p.p.

    Regola l'efficacia provvisoria della misura cautelare emessa da giudice poi dichiarato incompetente; la Corte richiama il meccanismo e la scelta del PM se trasmettere gli atti.

  • art. 291, comma 2 c.p.p.

    Stabilisce che il giudice dell'impugnazione che rileva l'incompetenza deve comunque verificare la fondatezza dell'ordinanza cautelare; la Corte ha applicato tale principio verificando anche la gravità indiziaria nel merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese del giudizio; la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese per il rigetto del ricorso.

  • art. 51 commi 3-bis/3-quater c.p.p.

    Richiamati nell'analisi giurisprudenziale sulle competenze distrettuali; la Corte discute come la questione della gravità indiziaria incida - e fino a che punto - sulla individuazione della competenza distrettuale.

  • art. 335 e art. 328 (commi 1-bis e 1-quater) c.p.p.

    Citati nel contesto delle regole sulla competenza del giudice distrettuale per determinate fattispecie e sulla iscrizione del reato; la Corte richiede attenzione alle peculiarità di tali discipline.

  • art. 1334 e art. 1326 c.c.

    Richiamati solo in via argomentativa (teoria civile della ricezione delle dichiarazioni). La Corte ha rigettato l'applicazione di tale principio civile per determinare il luogo di consumazione della corruzione quando l'accordo è mediato da un delegato/intermediario.

Massime di principio

  • In reati di corruzione con intermediario, il luogo di competenza si determina in base al momento e al luogo in cui il pubblico ufficiale ha accettato la promessa o ha ricevuto la somma; incontri preparatori tra corruttore e intermediario non sono automaticamente "parte dell'azione" rilevante ai fini del luogo di consumazione.
  • Se non è possibile individuare con precisione il luogo di consumazione dell'accordo corruttivo (accettazione o dazione), si applica l'art. 9 c.p.p., comma 3: competenza al tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del PM che per primo ha iscritto la notizia di reato.
  • L'ignoto del pubblico ufficiale non esclude la configurazione di corruzione: la prova indiziaria (chat, gps, possesso di materiale riservato, conseguimento illecito del risultato) può essere sufficiente a ritenere la partecipazione di un pubblico ufficiale.
  • Occorre distinguere corruzione e traffico di influenze illecite: la qualificazione incide sul momento/luogo della consumazione e dunque sulla competenza territoriale.
  • Il giudice dell'impugnazione che rileva incompetenza territoriale deve comunque verificare la fondatezza dell'ordinanza cautelare (art. 291 c.p.p.) e può confermarla se sussistono gravi indizi e esigenze cautelari.
  • Prove indiziarie come conversazioni whatsapp, tracciati GPS e la disponibilità effettiva di materiale riservato sono elementi ritenuti idonei a fondare la gravità indiziaria quando collegati logicamente al disegno criminoso.
  • La valutazione delle esigenze cautelari richiede motivazione concreta sul pericolo di reiterazione; l'esistenza di un sistema stabile di collusioni nel settore (es. formazione/corsi usati per frodare concorsi) rafforza la giustificazione di misure cautelari anche a distanza temporale dai fatti.
  • La mera contestazione di alternative di localizzazione (es. Roma vs Sant'Onofrio) richiede elementi fattuali precisi: in mancanza, prevale la regola dell'iniziativa del PM (art. 9, comma 3) oppure la competenza resta da determinare in funzione della ricostruzione probatoria complessiva.

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