Cassazione Civile, Ordinanza n. 23865/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una dipendente avvocata dell'INPS, in servizio nell'area legale e già coordinatrice regionale, aveva chiesto il ricalcolo del trattamento di fine servizio sostenendo che, nel computo, dovessero essere incluse tre voci retributive: la quota di ripartizione degli onorari, l'indennità annua di albo professionale e l'indennità di coordinamento regionale. In via principale domandava le differenze sul TFS; in via subordinata, qualora la quota onorari fosse stata esclusa dal TFS, chiedeva la restituzione delle trattenute che assumeva indebitamente operate annualmente dall'INPS sul monte onorari per accantonamenti destinati a coprire gli oneri riflessi del trattamento di fine servizio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 13 l. n. 70/1975 e della normativa richiamata per l'esclusione della componente integrativa stipendiale della quota di partecipazione agli onorari dal TFS; 2) violazione della disciplina pensionistica e del d.lgs. n. 165/2001, anche in relazione al CCNL del 21.7.2010, per avere negato che la contrattazione collettiva potesse derogare al criterio legale di computo del trattamento di fine servizio; 3) violazione dell'art. 13 l. n. 70/1975 e dei principi di affidamento, artt. 3 e 36 Cost., per non avere riconosciuto la computabilità degli onorari nella liquidazione; 4) violazione dell'art. 1, comma 208, l. n. 266/2005, per il rigetto della domanda restitutoria relativa alle trattenute effettuate dall'Istituto sugli onorari. Nelle memorie la ricorrente, preso atto di sopravvenuti arresti di legittimità contrari alla propria tesi sulla computabilità delle voci stipendiali e degli onorari, ha di fatto rinunciato ai primi tre motivi, chiedendo solo l'esame del quarto, che però è stato ritenuto inammissibile perché investiva un accertamento di merito e una valutazione documentale insindacabile in cassazione; inoltre è stata ritenuta plausibile la lettura della Corte territoriale secondo cui la nota invocata non integrava un riconoscimento di debito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi erano stati sostanzialmente abbandonati in memoria, a seguito dell'orientamento sopravvenuto che esclude la computabilità nel TFS delle voci e degli onorari dedotti, con conseguente difetto di interesse. Quanto al quarto motivo, lo ha reputato inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla natura delle somme e sulla destinazione degli accantonamenti, valutazione non censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione plausibile. La Corte ha inoltre affermato che l'interpretazione della nota aziendale del 31 maggio 2018 come mero indice di incertezza e provvisorietà, e non come atto ricognitivo del debito, era una delle interpretazioni possibili e quindi insindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 l. 20 marzo 1975, n. 70
La Corte richiama la disposizione quale parametro per il computo del trattamento di fine servizio, valorizzando l'orientamento sopravvenuto che ne offre una lettura restrittiva del termine "stipendio" e, quindi, esclude la computabilità delle voci dedotte dalla ricorrente.
art. 5, comma 1, lett. g), l. 9 marzo 1989, n. 88
La norma è richiamata nel primo motivo come disposizione confermativa del quadro normativo sul trattamento di fine servizio, ma il motivo è stato poi abbandonato e dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 4, punto 10, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
È citato nel primo motivo in collegamento con la disciplina del trattamento di fine servizio; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione perché la censura è stata resa improcedibile dall'abbandono dei motivi.
art. 2, comma 7, l. 8 agosto 1995, n. 335
È richiamato insieme agli artt. 2, 45 e 69 d.lgs. n. 165/2001 e al CCNL del 21.7.2010, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
artt. 2, 45 e 69 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Sono evocati a sostegno della tesi sulla derogabilità della disciplina legale da parte della contrattazione collettiva, ma il motivo è stato abbandonato e non esaminato nel merito.
art. 42 CCNL 21 luglio 2010 Area VI dirigenza enti pubblici non economici
È richiamato per sostenere che la contrattazione collettiva consentisse il computo delle voci stipendiali degli avvocati dipendenti, ma la questione non è stata esaminata per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3 Cost.
È richiamato insieme all'art. 36 Cost. e al principio di affidamento nel terzo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per effetto dell'abbandono dei motivi principali.
art. 36 Cost.
È evocato a sostegno della tesi della computabilità delle voci retributive nel trattamento di fine servizio; la Corte non entra nel merito per difetto di interesse sopravvenuto.
art. 1, comma 208, l. 23 dicembre 2005, n. 266
La Corte lo richiama nel vaglio del quarto motivo, ma osserva che la censura in realtà mira a rimettere in discussione un accertamento di merito sulle trattenute e sugli oneri riflessi, non sindacabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge; la Corte rileva però che il quarto motivo, sotto tale veste, sollecita in realtà un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il novellato vizio motivazionale per escludere la sindacabilità delle valutazioni di merito quando la motivazione sia adeguata ed esente dai limiti legali.
art. 378 c.p.c.
È richiamato per la memoria depositata in vista dell'udienza camerale, con la quale la ricorrente ha sostanzialmente rinunciato ai primi tre motivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato insieme al comma 1-quater per la disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito quando il motivo mira, in sostanza, a contestare la valutazione di documenti o l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuti dal giudice di merito.
- L'interpretazione di un atto o di una nota può essere sindacata in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica/incoerente; se il giudice di merito adotta una lettura plausibile tra più possibili, essa non è censurabile perché la parte preferisca un'altra interpretazione.
- La sopravvenuta adesione della parte ricorrente a un orientamento giurisprudenziale contrario alle proprie tesi determina il difetto di interesse all'esame dei motivi abbandonati, con conseguente inammissibilità delle relative censure.
- Quando la controversia riguarda il computo di voci nel trattamento di fine servizio di dipendenti di enti pubblici, la censura che pretenda di includere componenti ulteriori rispetto allo "stipendio" deve confrontarsi con l'interpretazione restrittiva della base di calcolo affermata dalla giurisprudenza di legittimità.
- La qualificazione di somme accantonate dall'ente come oneri riflessi a carico del datore di lavoro, e non come trattenute sul lavoratore, è un apprezzamento di fatto che, se motivato in modo plausibile, non può essere ribaltato in cassazione.
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