Sentenza del 09/03/2017 n. 987 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Comunione ereditaria - Molteplici titolari - Unico bene - Rileva - Divisione ereditaria - Molteplici titolari - Molteplici beni - Rileva - Divisione ereditaria - Situazione giuridica nuova - Esclusione - Situazione fatto - Mero accertamento - Rileva - Imposta proporzionale 1% - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa divisione ereditaria è stata ricondotta agli atti soggetti a imposta di registro proporzionale nella misura dell’1%. È stata esclusa l’applicazione del regime proprio degli atti traslativi più onerosi, poiché la divisione non determina il subentro di nuovi soggetti nei diritti né il trasferimento della proprietà da un precedente titolare ai condividenti, ma accerta e rende concreta una situazione già esistente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell’imposta di registro della divisione ereditaria. Si sostiene che la divisione non costituisca un trasferimento o una vicenda traslativa idonea a creare una situazione giuridica nuova, poiché la comunione ereditaria non ha personalità giuridica né è titolare autonoma dei diritti. I coeredi, infatti, sono già titolari dei medesimi diritti sui beni comuni; la divisione si limita ad attribuire materialmente beni distinti ai singoli condividenti, trasformando una contitolarità su più beni in titolarità individuali sui rispettivi beni.
Norme richiamate
Imposta di registro applicabile agli atti di divisione ereditaria
Aliquota proporzionale dell’1%
La divisione ereditaria, in assenza di effetti traslativi ulteriori rispetto allo scioglimento della comunione, è soggetta all’imposta proporzionale dell’1%.
Disciplina della comunione ereditaria
La comunione ereditaria non è una persona giuridica e non è autonoma titolare dei beni o dei diritti: ciascun coerede è titolare pro quota del medesimo diritto sui beni comuni.
Massime di principio
- La divisione ereditaria, di regola, ha natura dichiarativa e non traslativa: serve a sciogliere una comunione preesistente, non a trasferire beni da un soggetto a un altro.
- Quando più soggetti sono già comproprietari di più beni ereditari, l’assegnazione dei singoli beni ai condividenti può costituire una mera concretizzazione delle rispettive quote, senza creare una nuova situazione giuridica.
- Ai fini fiscali, l’aliquota dell’1% è coerente con la natura dichiarativa della divisione, purché non vi siano conguagli o attribuzioni eccedenti le quote che producano effetti sostanzialmente traslativi.
- La valutazione può cambiare se l’atto contiene attribuzioni eccedenti la quota spettante, conguagli rilevanti o trasferimenti autonomi: in tali casi occorre verificare l’eventuale applicazione di un diverso e più oneroso trattamento fiscale.
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