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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14926/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona (che aveva confermato la condanna di primo grado) deducendo un unico motivo di cassazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: avrebbe vizi di motivazione nella dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento specifico all'operazione di cessione del contratto di leasing immobiliare stipulato dalla fallita ACQUARIO S.A.S. alla ALATO S.r.l. L'impugnante sosteneva che quel trasferimento non fosse dannoso per i creditori in quanto avrebbe ridotto gli oneri finanziari (i canoni di leasing residui) a carico della fallita, e che la sentenza di merito avrebbe contraddetto la propria argomentazione motivando la condanna con precedente giurisprudenziale non pertinente. In sostanza, il ricorso lamentava che la cessione del contratto di leasing fosse priva di efficacia distrattiva e che la valutazione di merito avesse errato nella valutazione della sussistenza del corrispettivo e nella ricostruzione della simulazione/illusorietà dell'operazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso le valutazioni delle decisioni di merito, configurando il caso come una "doppia conforme" (concordanza motivazionale fra primo grado e appello) che legittima la ricostruzione unitaria dei fatti. I giudici di legittimità hanno ritenuto che le cessioni a favore della ALATO S.r.l. fossero parte di un disegno complessivo di dissimulazione della cessione d'azienda finalizzata a spogliare la società fallita dei fattori produttivi senza adeguata contropartita, con la creazione ad hoc di una società riconducibile allo stesso vertice imprenditoriale e l'utilizzo di prestanome. La Corte ha inoltre osservato che non risultava effettivamente corrisposto il corrispettivo dichiarato, che il valore patrimoniale degli asset era molto superiore alla cifra indicata e che la sottrazione dolosa della contabilità aveva aggravato l'opacità dell'operazione. Sulla base di tali elementi le cessioni sono state qualificate come distrattive integranti il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216, primo comma, n. 1 r.d. 267/1942. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 1

    Articolo applicato per qualificare come bancarotta fraudolenta patrimoniale la distrazione di beni e la cessione di rami d'azienda senza corrispettivo o con corrispettivo incongruo, quando tali operazioni fanno parte di un progetto finalizzato a spogliare la società e a pregiudicare i creditori.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 2

    Citato come parte della cornice normativa relativa ai reati di bancarotta fraudolenta; concerne altre modalità di indebito depauperamento del patrimonio sociale rilevanti ai fini della responsabilità penale.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223

    Norma richiamata nell'impianto accusatorio relativo alle condotte di bancarotta fraudolenta; la sentenza la inquadra nella serie di disposizioni che delineano i fatti di bancarotta contestati.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219, comma finale, n. 1 (aggravante)

    Aggravante richiamata in fatto: la Corte ha ritenuto configurata in relazione alla pluralità di eventi di bancarotta addebitati all'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme invocate dal ricorrente come base delle censure di legittimità (vizi di motivazione e violazioni nell'applicazione del diritto): la Corte ha ritenuto le censure inesistenti o non sufficientemente specifiche, atteso il collegamento motivazionale fra primo grado e appello.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata dalla Corte di Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1 e Decreto-legge 18 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (disposizioni processuali sulla trattazione cartolare)

    Richiamate in relazione alla forma di trattazione del procedimento (cartolare), che ha consentito il giudizio senza discussione orale.

Massime di principio

  • Quando più gradi di giudizio esprimono motivazioni coerenti e collegate (cd. doppia conforme), la Corte di Cassazione limita il proprio sindacato di merito: le stesse ragioni esaminate e confermate in appello rendono meno probabile la riforma in cassazione.
  • La cessione di beni o di un contratto (es. leasing) a società riconducibili allo stesso gruppo o a prestanome, senza effettivo e congruo corrispettivo, è un forte indizio di operazione distrattiva idonea a integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
  • La prova della simulazione/sottrazione patrimoniale si costruisce in modo globale: occorre valutare l'insieme delle operazioni (tempi, parti coinvolte, rapporti economici, costituzione ad hoc di società, ruolo di prestanome, mancato pagamento del corrispettivo e sottrazione della contabilità). Una singola operazione non va isolata dal contesto.
  • La dolosa sottrazione o l'opacità della documentazione contabile aggrava la posizione dell'imprenditore perché ostacola la ricostruzione della corretta contropartita e rafforza l'elemento indiziario di frode ai danni dei creditori.
  • Censure in cassazione che replicano pedissequamente le stesse argomentazioni già discusse e respinte in appello sono spesso dichiarate inammissibili o infondate: il motivo deve confrontarsi specificamente con la "ratio decidendi" delle sentenze di merito e proporre una critica argomentata, non una mera ripetizione.
  • L'annullamento della qualificazione di una singola operazione come distrattiva può incidere sul trattamento sanzionatorio complessivo: perciò la Corte valuta l'eventuale necessità di riconsiderare anche gli altri reati e le pene, ma solo se l'annullamento interviene realmente.

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