L.R. Puglia 21/2011
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina pugliese sugli ampliamenti e le demolizioni-ricostruzioni degli edifici residenziali, con nuove definizioni, maggiori limiti volumetrici in alcuni casi e ulteriori condizioni catastali, urbanistiche e condominiali. Introduce anche misure regionali in attuazione del d.l. n. 70/2011. Resta rilevante solo per interventi edilizi nei termini e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Modifiche alla disciplina regionale sul piano casa e attuazione del d.l. n. 70/2011
Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi edilizi straordinari
La legge regionale Puglia n. 21 del 2011 interviene sulla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, che disciplina misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale. Il provvedimento aggiorna definizioni, presupposti e limiti degli ampliamenti e delle demolizioni con ricostruzione, incidendo sulla concreta applicazione del cosiddetto piano casa regionale.
Definizioni rilevanti
Vengono precisate alcune nozioni fondamentali per l’applicazione della disciplina:
- per edificio si intende un organismo edilizio funzionalmente autonomo, anche collegato ad altri fabbricati, composto da una o più unità immobiliari connesse tramite parti comuni e con almeno un accesso su strada pubblica o privata;
- per edifici residenziali si intendono gli immobili con una o più unità destinate alla residenza e agli usi strettamente connessi, compresi gli edifici rurali ad uso abitativo;
- per volumetria complessiva vale quella calcolata secondo i criteri e parametri dello strumento urbanistico generale vigente nel Comune.
Interventi di ampliamento
La disciplina degli ampliamenti degli edifici residenziali viene modificata nei seguenti punti essenziali:
- l’ampliamento è consentito entro il limite del 20% della volumetria complessiva e comunque entro 200 mc;
- viene eliminato il precedente riferimento alla volumetria massima di 1.000 mc come requisito generale;
- l’ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica con il fabbricato esistente, anche mediante sopraelevazione;
- è salva la possibilità di utilizzare l’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purché ricompresa nel medesimo edificio.
È inoltre previsto un incremento più elevato, fino a 350 mc, se l’intero edificio, a seguito dell’intervento:
- raggiunge almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 sull’abitare sostenibile;
- ottiene la certificazione prevista dall’articolo 9 della medesima legge prima del rilascio del certificato di agibilità.
Demolizione e ricostruzione
Per gli edifici residenziali è ammessa la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria fino al 35% di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/2011. La finalità dichiarata è il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio esistente.
Condizioni generali per l’accesso agli interventi
Gli immobili interessati devono rispettare specifici requisiti formali e documentali:
- devono risultare regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio;
- per gli edifici da accatastare al nuovo catasto edilizio urbano, devono essere presentate le dichiarazioni necessarie per l’accatastamento o la variazione catastale prima della denuncia di inizio attività (DIA) o dell’istanza di permesso di costruire;
- il tecnico abilitato deve attestare la volumetria esistente con documentazione grafica e fotografica completa.
Altre condizioni e vincoli operativi
La disciplina introduce ulteriori vincoli di ordine urbanistico e civilistico:
- la monetizzazione degli standard può essere prevista secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, con richiamo espresso alla relativa procedura;
- il rispetto dell’impegno richiesto al privato può essere garantito da un atto unilaterale d’obbligo;
- gli incrementi volumetrici non possono essere destinati a usi diversi da quelli consentiti dallo strumento urbanistico generale vigente;
- gli interventi devono rispettare le norme sul condominio negli edifici.
Edifici a schiera e plurifamiliari
Per gli edifici riconducibili alla tipologia a schiera o plurifamiliare, gli interventi sono ammessi solo se:
- viene salvaguardata la coerenza architettonica e formale del complesso edilizio;
- non vi è contrasto con eventuali regolamenti condominiali e con le convenzioni urbanistiche esistenti.
Riduzione del contributo di costruzione e monitoraggio comunale
I Comuni possono prevedere una riduzione del contributo di costruzione per gli interventi destinati a prima abitazione. Inoltre, devono approvare annualmente un rapporto sullo stato di attuazione della legge nel territorio comunale e trasmetterlo alla Regione. Il rapporto deve contenere dati e valutazioni sull’impatto delle norme rispetto a:
- strumentazione urbanistica vigente;
- qualità insediativa;
- dotazione di servizi e spazi verdi;
- tutela del patrimonio architettonico e dei paesaggi di qualità;
- sicurezza, efficienza energetica, risparmio delle risorse, accessibilità e sostenibilità del patrimonio edilizio esistente.
Rilievo attuale
Il testo, per il contenuto fornito, resta una disciplina regionale edilizia di settore; nella valutazione pratica va considerato soprattutto per gli interventi ancora riconducibili alla normativa vigente, mentre l’utilità concreta è legata alla perdurante applicabilità delle regole sul piano casa e alle eventuali successive modifiche della materia.
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