Sentenza del 22/06/2020 n. 3355 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ipoteca - iscrizione ipotecaria - Periculum e fumus boni iuris - necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato due sentenze della C.T.P. di Agrigento (nn. 3091/07/2014 e 3092/07/2014), che avevano respinto le richieste di autorizzazione all’iscrizione ipotecaria per avere ravvisato il fumus boni iuris ma non la prova del periculum in mora. Ha sostenuto che il rischio per la riscossione risultava dalla notevole entità del credito tributario, superiore a 310.000 euro e indicato nella seconda richiesta in 312.805,74 euro oltre interessi, dall’inesistenza della sede sociale dichiarata, dalle gravi e reiterate irregolarità contabili e dall’inconsistenza del patrimonio sociale e del patrimonio del socio accomandatario.
La decisione
La Commissione tributaria regionale, riuniti i due appelli all’udienza dell’8 giugno 2020, li ha accolti entrambi. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione dell’elevato ammontare del credito, dell’inesistenza della sede sociale e dell’inconsistenza del patrimonio della società, rilevando inoltre che non era stata fornita prova di un patrimonio adeguato del socio accomandatario. Ha quindi accolto integralmente i ricorsi originari dell’Agenzia, relativi all’autorizzazione a iscrivere ipoteca sui beni mobili registrati della società e del socio, quest’ultima sino alla concorrenza di 312.805,74 euro oltre interessi. Spese di entrambi i gradi integralmente compensate.
Massime di principio
- Per ottenere l’autorizzazione all’iscrizione ipotecaria devono risultare sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora: la presenza del primo, da sola, non basta.
- Il periculum può essere desunto da una valutazione complessiva di elementi concreti, quali l’entità rilevante del debito, l’inesistenza della sede dichiarata e l’inconsistenza del patrimonio del debitore; nel caso esaminato è stata considerata anche la mancanza di prova di un patrimonio adeguato del socio accomandatario.
- La decisione non afferma che il solo ammontare elevato del debito sia sempre sufficiente: valorizza tale dato insieme agli elementi patrimoniali e organizzativi indicativi del rischio per la riscossione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 1858 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 1857 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 1854 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 1850 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 1848 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 1847 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →