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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11445/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

PAPA Lucia impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Benevento che, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., aveva rigettato la richiesta di riesame presentata in qualità di terza estranea rispetto al reato. Il ricorso deduceva violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, denunciando contraddittorietà e illogicità circa i presupposti della misura cautelare (sequestro) e, in termini di travisamento della prova, contestava la valutazione circa la titolarità delle somme sottoposte a sequestro (cioè la proprietà o disponibilità delle somme sequestrate).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore, procuratore speciale della ricorrente, ha formalmente rinunciato al ricorso (atto acquisito al fascicolo). La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità ex artt. 589 e 591 lett. d) c.p.p. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escluso un profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando Corte cost. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma invocata come fondamento dell'ordinanza di rigetto del riesame: disciplina il procedimento davanti al giudice per le misure cautelari e le connesse istanze di riesame; nella sentenza è richiamata come base normativa dell'ordinanza impugnata.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato insieme all'art. 591 per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in relazione alla rinuncia formale del difensore; la Corte ha ritenuto che la rinuncia resa dal procuratore speciale comporti l'inammissibilità del gravame.

  • art. 591 lett. d) cod. proc. pen.

    art. 591 lett. d) cod. proc. pen.

    Comma richiamato per specificare il vizio procedurale che determina inammissibilità del ricorso (rinuncia o mancanza dell'interesse o altri difetti formali impedienti). La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso dopo la rinuncia del difensore.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma del codice degli stupefacenti indicata perché il procedimento penale principale riguarda ipotesi di reato in base a tale articolo; non è stata invece oggetto di specifica interpretazione nella decisione sulla inammissibilità, ma contestualizza l'origine del sequestro.

  • Corte costituzionale n. 186/2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata per giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria (contributo alla Cassa delle ammende) anche in caso di inammissibilità quando non è possibile escludere un profilo di colpa nella condotta che ha determinato l'inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso da parte del difensore, se correttamente acquisita al fascicolo come procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione (applicazione degli artt. 589 e 591 c.p.p.).
  • In casi di rinuncia formale ad un impugnazione è possibile la condanna della parte rinunciante al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non si può escludere una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo a Corte cost. 186/2000).
  • Chi, in qualità di terzo estraneo, impugna misure reali (sequestro) deve curare con particolare attenzione la continuità e la forma dell'assistenza difensiva: atti formali del difensore (es. rinuncia, procura) possono incidere irrimediabilmente sulla sorte del ricorso.
  • Quando si contestano elementi di fatto e la titolarità di somme sequestrate (travisamento della prova), occorre preservare tutte le garanzie procedurali e probatorie prima di ricorrere; in ogni caso la questione di merito non può essere esaminata se il ricorso è inammissibile per vizi formali.
  • Se si intende proseguire un gravame, è fondamentale evitare ambiguità nei poteri conferiti ai difensori (procure e rinunce) e, in caso di cambiamento di difensore, provvedere tempestivamente a sostituzioni o a revoche formali per non pregiudicare la prosecuzione dell'impugnazione.

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