Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/06/2019 n. 16700 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle imposte ipotecaria e catastale versate in misura proporzionale su tre atti di conferimento di beni immobili in un trust autodichiarato. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, a causa di alcuni refusi e riferimenti impropri a un avviso di accertamento e all'imposta sulle successioni e donazioni. Il secondo motivo contestava l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa anziché proporzionale, sostenendo che il conferimento dei beni nel trust costituisse un trasferimento imponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che gli errori terminologici della sentenza regionale non ne comportassero la nullità, poiché la motivazione consentiva comunque di comprendere chiaramente la decisione. Nel merito, ha stabilito che la costituzione del vincolo di destinazione non costituisce un autonomo presupposto d'imposta e che, nel trust, l'atto istitutivo e l'atto di dotazione non producono un trasferimento stabile e definitivo di ricchezza, ma hanno funzione strumentale di segregazione e destinazione dei beni. Pertanto, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa al momento del conferimento, mentre l'imposizione proporzionale può applicarsi, se ne ricorrono i presupposti, solo al trasferimento finale dei beni al beneficiario. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per violazione di legge e per nullità della sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    La nullità per motivazione inesistente o meramente apparente ricorre solo quando non sia possibile ricostruire la ratio decidendi; semplici refusi o inesattezze terminologiche non sono sufficienti se la motivazione resta comprensibile.

  • D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2006

    È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione

    La disposizione non introduce un'autonoma imposta sul solo vincolo di destinazione. Ai fini dell'imposizione proporzionale è necessario un effettivo trasferimento di ricchezza, con attribuzione patrimoniale stabile.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, 2 e 10, e relativa tariffa

    Le imposte ipotecaria e catastale proporzionali presuppongono un effettivo trasferimento della proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari. Il conferimento di beni in trust, quando è strumentale, temporaneo e soggetto a segregazione, non realizza tale presupposto.

  • L. n. 364 del 1989, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985

    Riconosce il trust nell'ordinamento italiano e ne valorizza la separazione patrimoniale, l'intestazione formale dei beni al trustee e la funzione di amministrazione e destinazione nell'interesse dei beneficiari.

  • Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, artt. 2, 8 e 11

    Definisce gli elementi essenziali del trust: segregazione dei beni, intestazione al trustee, obblighi gestori e separazione dal patrimonio personale del trustee.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9 della Tariffa e art. 43

    L'imposta di registro proporzionale sugli atti con prestazioni a contenuto patrimoniale riguarda prestazioni onerose e non si applica automaticamente per il solo fatto che l'atto riguardi beni economicamente valutabili.

  • Costituzione, art. 53

    Il tributo deve collegarsi a un'effettiva capacità contributiva. Il mero vincolo di destinazione e il trasferimento strumentale al trustee non costituiscono, di per sé, un incremento patrimoniale definitivo idoneo a manifestare capacità contributiva.

  • L. n. 112 del 2016, art. 6

    I beni e i diritti conferiti in trust ... istituiti in favore delle persone con disabilità grave ... sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni

    L'esenzione per i trust in favore di persone con disabilità grave non implica, a contrario, che ogni altro trust sia automaticamente soggetto all'imposta proporzionale; i presupposti impositivi devono essere individuati direttamente nella legge.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e L. n. 212 del 2000, art. 10-bis

    L'Amministrazione può riqualificare l'operazione secondo la sua effettiva natura o contestare l'abuso del diritto quando il trust sia solo apparente, simulato o utilizzato per finalità elusive.

Massime di principio

  • Nel trust, l'atto istitutivo e il conferimento dei beni al trustee hanno normalmente natura strumentale e non determinano un trasferimento definitivo di ricchezza.
  • Per gli immobili conferiti in un trust, le imposte ipotecaria e catastale sono normalmente applicabili in misura fissa, non proporzionale, quando il trustee riceve i beni per amministrarli e custodirli nell'ambito della segregazione patrimoniale.
  • L'imposizione proporzionale può sorgere al momento del trasferimento finale dei beni al beneficiario, purché tale trasferimento realizzi un'attribuzione patrimoniale effettiva, stabile e definitiva.
  • La coincidenza tra disponente e trustee nel trust autodichiarato rafforza, di regola, l'assenza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo e quindi l'inapplicabilità dell'imposizione proporzionale al conferimento.
  • La designazione immediata del beneficiario non basta da sola a rendere imponibile in misura proporzionale il conferimento: occorre verificare se vi sia già un trasferimento definitivo e non semplicemente una destinazione fiduciaria.
  • Se l'atto produce invece un trasferimento reale, definitivo e non meramente strumentale, l'operazione può essere riqualificata e assoggettata alle imposte proprie del trasferimento, anche se formalmente denominata trust.
  • Errori o refusi nella motivazione della sentenza non determinano automaticamente nullità, quando dal testo sia comunque ricostruibile il ragionamento decisorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.