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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18442/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La lite nasce da un rapporto collegato a una commessa per la fornitura di veicoli tranviari a un’azienda di trasporti estera. La società attrice sosteneva di aver eseguito, a partire dalla fine del 2002, prestazioni di fornitura di attrezzature e materiali e di assistenza tecnica specializzata per la controparte, chiedendo il pagamento di fatture e ordini di variante non corrisposti, oltre al risarcimento dei danni per la cessazione del rapporto. Deduceva che il rapporto si era interrotto nel febbraio 2005 perché il personale della stessa era stato allontanato dal cantiere dell’ente terzo presso cui si svolgevano le lavorazioni, con successiva sostituzione ad opera della committente. La convenuta contestava, affermando che l’accesso al cantiere dipendeva dalle autorizzazioni dell’ente terzo, che le prestazioni già eseguite erano state pagate e che l’interruzione del rapporto era dipesa da condotte della controparte, chiedendo anche in via riconvenzionale il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava tutte le domande, ritenendo che l’interdizione all’accesso da parte dell’ente terzo integrasse un impedimento non imputabile alla convenuta e che le somme per prestazioni eseguite risultassero già pagate. La Corte d’appello confermava il rigetto. In cassazione la ricorrente denunciava: 1) omessa pronuncia e, soprattutto, errata applicazione del principio di non contestazione e dell’onere della prova sul pagamento, sostenendo che spettasse alla convenuta provare l’avvenuto adempimento; 2) violazione delle regole sulla non contestazione e dell’art. 115 c.p.c. anche per il regime temporale della causa; 3) errata gestione dell’eccezione di pagamento e dell’imputazione dei versamenti a crediti diversi; 4) violazione degli artt. 1256, 1453 e 1463 c.c. per avere la Corte dato rilievo a una impossibilità sopravvenuta non dedotta; 5) violazione del giudicato interno sulla vicenda del prelievo di pezzi di ricambio; 6) erronea applicazione dei principi sull’impossibilità della prestazione per fatto del terzo, sostenendo che non fosse dimostrata l’assolutezza e oggettività dell’impedimento né gli sforzi della committente per rimuoverlo; 7) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la richiesta dell’ente terzo di sostituire il project manager e l’uso di pass/tesserini per l’accesso al cantiere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo errata la decisione impugnata nella parte in cui aveva applicato il principio di non contestazione al pagamento eccepito dalla convenuta e aveva così, di fatto, invertito l’onere della prova. Ha ribadito che, nell’azione di adempimento, il creditore deve provare il titolo e allegare l’inadempimento, mentre spetta al debitore provare il fatto estintivo costituito dall’avvenuto pagamento; solo dopo tale prova può sorgere per il creditore l’onere di dimostrare una diversa imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: il quarto per difetto di specificità e perché non coglieva la ratio decidendi; il quinto perché il giudicato interno non risultava violato; il sesto perché la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che l’impedimento derivasse da una condotta della stessa attrice e che, in concreto, la convenuta non avesse margini di intervento per rimuovere l’ostacolo; il settimo perché inammissibile per la regola della doppia conforme e comunque infondato nella parte in cui lamentava omesso esame di fatti decisivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio quanto alle censure formulate, salvo l’accoglimento per l’erronea applicazione della non contestazione e dell’onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di non contestazione; la Corte ha chiarito che la contestazione del convenuto dei fatti già allegati dall’attore non trasferisce su quest’ultimo l’onere di "contestare la contestazione".

  • art. 116 c.p.c.

    menzionato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata, senza autonoma statuizione decisiva nel dispositivo.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato ai fini della specificità delle difese del convenuto e della contestazione dei fatti allegati.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alle memorie istruttorie e alla tempestività delle contestazioni.

  • art. 1218 c.c.

    la Corte ribadisce che l’inadempimento fa presumere la colpa del debitore, che può liberarsene solo provando lo specifico impedimento o l’assenza di imputabilità dell’impossibilità di eseguire la prestazione.

  • art. 1193 c.c.

    può venire in rilievo solo dopo che il debitore abbia provato il pagamento estintivo del credito azionato; solo allora il creditore può allegare e provare una diversa imputazione del pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova: il creditore prova il titolo e allega l’inadempimento; il debitore prova il pagamento come fatto estintivo.

  • art. 1256 c.c.

    richiamato nei motivi sull’impossibilità sopravvenuta; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il giudice di merito aveva accertato un impedimento derivante da fatto del terzo e non imputabile alla convenuta.

  • art. 1259 c.c.

    richiamato nel sesto motivo in tema di impossibilità della prestazione per fatto del terzo, senza autonoma statuizione distinta.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla risoluzione per inadempimento; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse in realtà escluso l’inadempimento della convenuta.

  • art. 1463 c.c.

    richiamato in relazione all’impossibilità sopravvenuta e alla liberazione dalla prestazione; la Corte ne ha escluso la violazione nella motivazione di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ha ricordato l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali quando si deduce un errore sulla lettura di un atto difensivo.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    usato per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso; la Corte ha distinto i vizi deducibili ai nn. 3, 4 e 5, dichiarando alcuni motivi inammissibili o infondati.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il dedotto giudicato interno sulla questione del prelievo dei pezzi di ricambio.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l’efficacia del giudicato interno, ma la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 45, comma 14, L. n. 69 del 2009

    richiamato per il regime temporale del processo e dell’art. 115 c.p.c. riformato.

  • art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009

    richiamato unitamente alla disciplina transitoria applicabile al giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di adempimento, il creditore deve provare il titolo e allegare l’inadempimento; spetta invece al debitore dimostrare il fatto estintivo del credito, cioè l’avvenuto pagamento riferito proprio all’obbligazione azionata.
  • Il principio di non contestazione non opera in modo da imporre all’attore di contestare a sua volta la mera contestazione del convenuto su fatti già allegati nell’atto introduttivo: non esiste un onere di "contestare la contestazione" che ribalti l’assetto dell’onere probatorio.
  • La prova del pagamento estintivo è presupposto logico e cronologico rispetto alla questione dell’imputazione di un pagamento a un debito diverso ex art. 1193 c.c.: solo se il debitore prova di aver pagato il credito azionato sorge l’onere del creditore di dimostrare una diversa imputazione.
  • L’impossibilità sopravvenuta o l’ostacolo derivante dal fatto del terzo esonerano il debitore solo se il giudice accerta la non imputabilità dell’impedimento e l’assenza di una concreta possibilità, per il debitore, di rimuovere l’ostacolo con l’ordinaria diligenza.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Quando si denuncia un error in procedendo fondato sulla lettura di un atto processuale, il ricorso deve indicare in modo puntuale il contenuto dell’atto stesso, perché la Corte di cassazione non può svolgere una ricerca autonoma negli atti.
  • La deduzione di un giudicato interno richiede che il contenuto della precedente statuizione sia incompatibile con la successiva decisione; se la sentenza successiva si pone in continuità con la precedente o ne conferma la ratio, il vizio non sussiste.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàGiudicato

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