Sentenza n. 1489/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del decreto di attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata e del relativo porto d’armi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente di un’impresa di vigilanza privata con mansioni di guardia particolare giurata armata, ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca della qualifica e del porto d’armi. La revoca traeva origine dall’omessa registrazione, nell’apposito registro dei controlli dei visitatori, dell’ingresso di una donna in un’area portuale ad accesso limitato, in violazione del Piano di Sicurezza. Per tale episodio il ricorrente aveva ricevuto una sanzione disciplinare ed era stato sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110, 479 e 328 c.p., conclusosi con assoluzione perché il fatto non sussiste. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che l’episodio fosse isolato, privo di offensività e non avesse prodotto conseguenze dannose; ha invocato inoltre la violazione del principio di istruttoria rafforzata, ritenendo insufficiente una valutazione fondata sul singolo episodio anziché sulla personalità complessiva dell’interessato. Ha infine dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, assumendo che la revoca fosse sproporzionata rispetto alla condotta contestata e all’assenza di un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, decidendo la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la nomina a guardia particolare giurata non costituisca un titolo acquisito una volta per tutte, ma sia soggetta a verifica e rinnovo, permanendo nel tempo la necessità dei requisiti di buona condotta, affidabilità e attitudine. In ragione della delicatezza delle funzioni svolte e degli interessi di ordine e sicurezza pubblica coinvolti, l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità valutativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesta irrazionalità o incoerenza. Nel caso concreto, l’omessa registrazione del visitatore costituiva violazione formale delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e denotava il mancato rispetto consapevole degli obblighi connessi alla qualifica, essendo stata motivata dall’intento di evitare discussioni o situazioni imbarazzanti. L’assoluzione penale non impediva la distinta valutazione amministrativa della condotta, poiché l’episodio poteva rilevare sul piano disciplinare e amministrativo anche indipendentemente dalla responsabilità penale. Il giudice ha ritenuto ragionevole che anche un unico episodio, se oggettivamente grave e potenzialmente lesivo della sicurezza, potesse fondare il giudizio di inaffidabilità, senza necessità di reiterazione o di danno concreto. Sono stati esclusi il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il provvedimento evidenziava l’approfondimento svolto, l’esame delle memorie difensive e le ragioni della valutazione prefettizia. Non sono stati ravvisati neppure violazioni dei principi di proporzionalità, necessarietà o ragionevolezza, considerata la gravità della condotta e la sensibilità degli interessi pubblici tutelati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
art. 138 r.d. 773/1931
Richiede, per il rilascio e il mantenimento della qualifica di guardia particolare giurata, il possesso e la conservazione nel tempo dei requisiti di buona condotta e affidabilità.
artt. 110, 479 e 328 c.p.
Norme incriminatrici contestate nel procedimento penale definito con assoluzione; l’esito penale non ha impedito la distinta valutazione amministrativa della condotta.
art. 141 T.U.L.P.S.
Richiamato in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso gerarchico.
art. 1 d.P.R. 1199/1971
Richiamato quale base del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento prefettizio.
l. 241/1990
Richiamata in relazione all’avvio del procedimento finalizzato alla revoca della qualifica e del porto d’armi e alle garanzie partecipative.
Massime di principio
- La qualifica di guardia particolare giurata non è acquisita in via definitiva: il suo mantenimento presuppone la permanenza nel tempo dei requisiti di buona condotta, affidabilità e attitudine, verificabili dall’Autorità di pubblica sicurezza anche in occasione di singoli episodi.
- Nella valutazione dell’affidabilità di una guardia particolare giurata l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, in ragione della delicatezza delle funzioni svolte e degli interessi di ordine e sicurezza pubblica coinvolti; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, irrazionalità o incoerenza.
- La definizione con assoluzione del procedimento penale non preclude una distinta valutazione amministrativa della medesima condotta, quando l’Amministrazione la consideri rilevante sotto il profilo della buona condotta, dell’affidabilità professionale o del rispetto delle regole di sicurezza.
- Anche un unico episodio può giustificare la revoca della qualifica di guardia particolare giurata quando consista nella consapevole violazione di obblighi di sicurezza oggettivamente rilevanti e sia potenzialmente idoneo a compromettere la tutela di persone o beni; non è necessaria la reiterazione della condotta né la produzione di un danno concreto.
- Il giudizio di affidabilità può fondarsi sulla violazione di prescrizioni organizzative e di sicurezza interne, anche se la condotta non integra un illecito penale, purché la motivazione amministrativa evidenzi il collegamento tra la violazione e gli obblighi propri della qualifica.
- La revoca della qualifica non viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza quando sia motivata dalla gravità della violazione e dalla necessità di tutelare interessi pubblici sensibili connessi alla sicurezza, e il procedimento abbia adeguatamente esaminato gli elementi istruttori e le difese dell’interessato.
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