Cassazione Civile, Ordinanza n. 07300/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, dopo la fissazione della trattazione, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto depositato il 24.11.2025 e che la controricorrente ha accettato la rinuncia; ha ritenuto entrambi gli atti rituali ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, non disponendo sulle spese per effetto dell'accettazione, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, ma il testo dell'ordinanza non contiene l'esposizione della vicenda sostanziale né dei motivi di censura originariamente dedotti. Prima della trattazione in camera di consiglio, i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso; la controricorrente ha accettato la rinuncia in modo rituale. L'ordinanza si limita quindi a prendere atto della rinuncia accettata e a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione, senza affrontare il merito della controversia, indicata solo come relativa a occupazione senza titolo.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata considerata rituale perché conforme ai requisiti previsti dalla norma.
art. 391 c.p.c.
L'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente è stata ritenuta rituale e idonea a produrre l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla parte resistente, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese, secondo quanto emerge dalla decisione.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non esamina il merito delle censure né la fondatezza della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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