Sentenza del 03/02/2016 n. 179 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Ricorso per revocazione - Eccezione: errore di fatto - Necessità che l'errore di fatto sia dovuto ad una falsa percezione dei fatti di causa e che abbia determinato la pronuncia impugnata - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'eccezione di errore di fatto è stata ritenuta sussistente nei termini indicati. La sentenza afferma quindi che ricorre il presupposto dell'errore revocatorio quando la decisione deriva da una falsa percezione dei fatti di causa e tale errore è stato decisivo per l'esito del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata fosse fondata su una falsa percezione dei fatti rilevanti della causa. Per essere idoneo a fondare la revocazione, l'errore deve riguardare una percezione inesatta di un fatto e deve avere carattere decisivo: deve cioè costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia, con un nesso causale tale per cui, in assenza dell'errore, la decisione sarebbe stata diversa.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore di fatto può giustificare la revocazione soltanto se deriva da una falsa percezione dei fatti rilevanti e se è decisivo, cioè determinante per la pronuncia impugnata. Deve sussistere un nesso causale concreto tra l'errore e la decisione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per contestare una valutazione giuridica, un'interpretazione normativa o un apprezzamento discrezionale delle prove.
- È necessario dimostrare che il giudice abbia percepito erroneamente un fatto oggettivo risultante dagli atti, ad esempio ritenendo esistente un documento o un fatto che invece non esiste, oppure ignorando un fatto incontestabilmente presente.
- L'errore deve essere decisivo: se la sentenza sarebbe rimasta la stessa anche correggendo l'errore, la revocazione non è ammissibile o non può essere accolta.
- Chi propone la revocazione deve indicare con precisione il fatto erroneamente percepito e spiegare il nesso causale tra tale errore e il contenuto della decisione.
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