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Sentenza

Sentenza n. 6000/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso.

Giustizia amministrativa202603385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato sull'istanza volta alla conclusione del procedimento di primo ingresso dopo il rilascio del nulla osta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento o rifiuto del Ministero dell'Interno sulla richiesta di concludere il procedimento di primo ingresso. Nel corso del giudizio ha comunicato che il procedimento era stato concluso mediante convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha inoltre chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Commissione competente aveva richiesto l'esibizione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di provvedere e la ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito, senza che rilevasse il segno della determinazione amministrativa. Ha respinto la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché non era stata prodotta la dichiarazione dei redditi per il 2024 richiesta dalla Commissione competente. Spese compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della sua scansione temporale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Può dirsi, dunque: - realizzato il soddisfacimento dell’interesse di cui era titolare il ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui esso ricorrente aspirava; - integrata la condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è pronunciabile quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adempie all'obbligo di provvedere e il ricorrente consegue il bene della vita perseguito.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, se durante il processo l'Amministrazione conclude il procedimento e il ricorrente ottiene il bene della vita perseguito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dal segno della determinazione adottata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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