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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25206/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due ricorsi: il Procuratore impugnava l'esclusione della gravità indiziaria in relazione al reato di associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.), sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato elementi non materiali (attività telematiche, proselitismo, richiami alle armi) e che anche attività materiali apparentemente infruttuose dimostrano pericolosità. Nicotra impugnava invece la decisione circa i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali (art. 604-bis c.p.) e le misure cautelari (art. 274 c.p.p.), deducendo travisamenti probatori, dichiarato pentimento, rarefazione dei contatti, assenza di strumenti tecnici per reiterare reati e possibilità di benefici penitenziari/attenuanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo che il Tribunale di Bologna abbia motivato logicamente l'esclusione della gravità indiziaria per il reato associativo ex art. 270-bis: mancavano mezzi adeguati, struttura organizzativa consolidata e progetti concreti di azione terroristica, mentre le attività telematiche e i tentativi operativi risultavano limitati e inefficaci. Quanto al ricorso di Nicotra, la Corte lo ha rigettato: ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui l'adesione ai canali e l'attività di proselitismo telematico integrano gravità indiziaria per il reato di propaganda e istigazione razzista (art. 604-bis) e che persisteva un concreto pericolo di reiterazione che giustificava misure cautelari, sebbene la custodia in carcere sia stata nel frattempo sostituita con obbligo di dimora, rendendo in parte inconferenti alcune doglianze difensive. Il ricorso del P.M. è stato dunque respinto per inammissibilità e il ricorso di Nicotra è stato rigettato con condanna (spese).

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen. (associazione con finalità di terrorismo)

    La norma richiede, oltre alla condivisione ideologica, l'esistenza di una struttura organizzativa consolidata e la capacità concreta di esprimere un programma criminoso; la valutazione della 'gravità indiziaria' deve considerare numero dei soggetti, mezzi disponibili, natura dei contatti e concretezza dei progetti, non solo la potenzialità ideologica.

  • art. 604-bis cod. pen. (propaganda e istigazione per motivi razziali, etnici e religiosi)

    La partecipazione e il proselitismo su canali e gruppi telematici che diffondono contenuti razzisti/negazionisti può integrare il reato, indipendentemente dalle motivazioni soggettive dell'agente; il contributo concreto alla divulgazione e all'incremento del pubblico rafforza la gravità indiziaria.

  • art. 274 cod. proc. pen. (esigenze cautelari)

    Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio) vanno valutate sullo stato degli elementi indiziari e sulla personalità del soggetto; la durata e la gravità dei contatti illeciti e la persistenza di condotte di propaganda possono giustificare misure restrittive anche se sussistono elementi attenuanti, e provvedimenti meno afflittivi possono essere disposti in corso di causa (sostituzione della misura).

Massime di principio

  • Per il reato associativo con finalità terroristiche (art. 270-bis) non basta la condivisione ideologica: è necessario dimostrare una capacità organizzativa concreta (numero, mezzi, contatti e progetti realizzabili).
  • Attività telematiche e proselitismo online sono valutate come elementi idonei a corroborare la gravità indiziaria per reati di propaganda razzista (art. 604-bis), soprattutto se mirano ad ampliare l'audience o reclutare nuovi adepti.
  • Errori o insuccessi operativi (es. volantinaggio infruttuoso, riunioni poco partecipate) non escludono automaticamente pericolosità, ma il loro carattere rudimentale e l'assenza di mezzi concreti indeboliscono l'ipotesi di associazione con finalità terroristica.
  • Nella valutazione delle misure cautelari il giudice bilancia gravità e persistenza dei contatti illeciti con elementi personali attenuanti (lavoro, famiglia, pentimento); la sostituzione di una misura più afflittiva con una meno afflittiva è possibile e rende alcune doglianze difensive inconferenti.
  • Le dichiarazioni di pentimento e testimonianze difensive non cancellano automaticamente il quadro indiziario: la prognosi di pericolo di reiterazione può fondarsi sulla durata e sulla natura delle condotte pregresse.
  • In ipotesi analoghe occorre documentare in modo chiaro e circostanziato l'efficacia concreta delle condotte (reperimento armi, addestramento significativo, piani operativi) per sostenere l'esistenza di un'associazione terroristica; altrimenti l'accertamento può limitarsi ai reati di propaganda/istigazione.
  • L'uso di canali e gruppi online può essere rilevante, ma il suo peso probatorio dipende dalla dimostrazione che quei canali consentivano effettivamente l'organizzazione o l'esecuzione di condotte delittuose concrete.

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