Regolamento (UE) 2025/173
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/173 del Consiglio, del 27 gennaio 2025, che attua il regolamento (UE) 2019/796, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione contro gli attacchi informatici che minacciano l’UE o i suoi Stati membri. In particolare, modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/796 inserendo tre nuove persone fisiche nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. La misura si fonda sulla responsabilità di tali soggetti in attacchi informatici con effetti significativi diretti contro l’Estonia e, più in generale, contro la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco di persone fisiche soggette a misure restrittive per attacchi informatici che minacciano l’Unione o gli Stati membri, mediante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/796.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e alle persone fisiche inserite nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/796, nell’ambito delle misure restrittive adottate contro soggetti responsabili di attacchi informatici con effetti significativi che costituiscono una minaccia esterna per l’Unione o per uno o più Stati membri. Il presente regolamento interviene esclusivamente sul contenuto dell’elenco sanzionatorio, aggiungendo tre persone fisiche alla sezione relativa alle persone fisiche. È direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento delle misure restrittive UE contro gli attacchi informatici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/173 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2019/796, che disciplina misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri. L’intervento si inserisce nel quadro della risposta diplomatica comune dell’Unione alle attività informatiche dolose e mira a rafforzare la prevenzione, la deterrenza e il contrasto di tali condotte.
Finalità e contesto
I considerando richiamano la crescente intensità, frequenza e sofisticatezza delle attività informatiche dolose contro infrastrutture critiche e servizi essenziali, incluse operazioni condotte tramite ransomware e wiper, attacchi alla catena di approvvigionamento e ciberspionaggio. Il Consiglio evidenzia che tali attività rappresentano una minaccia sistemica per la sicurezza, l’economia e la democrazia dell’Unione. In tale contesto, il regolamento aggiorna l’elenco dei soggetti sanzionati per rispondere in modo mirato a minacce informatiche persistenti.
Ambito della modifica normativa
Il provvedimento non istituisce un nuovo regime autonomo, ma modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/796. La modifica riguarda la sezione dedicata alle persone fisiche, nella quale vengono inseriti tre nuovi nominativi. L’aggiornamento è adottato sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/796.
Soggetti inseriti nell’elenco
Sono aggiunti tre soggetti:
- Nikolay Alexandrovich Korchagin;
- Vitaly Shevchenko;
- Yuriy Fedorovich Denisov.
Per ciascuno sono riportati nome in alfabeto latino e cirillico, data di nascita, cittadinanza russa, sesso ed entità associata alla direzione principale dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GRU). Le date di inserimento nell’elenco sono tutte il 27 gennaio 2025.
Motivi dell’inserimento e condotta contestata
Le motivazioni comuni evidenziano che i tre soggetti sono coinvolti in attacchi informatici con effetti significativi e ne sono responsabili. In particolare, sono descritti come ufficiali dell’unità militare 29155 della GRU e come partecipi di attività di intelligence dirette contro l’Estonia, con accesso illegale a sistemi informatici e raccolta di dati provenienti da diverse istituzioni.
Le attività descritte miravano a ottenere informazioni che, singolarmente o congiuntamente, permettessero di ricostruire:
- la politica di sicurezza informatica dell’Estonia;
- le capacità informatiche dello Stato;
- dati personali sensibili;
- altri dati sensibili.
Tali azioni avrebbero riguardato anche la conservazione di informazioni classificate e avrebbero interessato alleati e partner dell’Estonia. Il Consiglio qualifica quindi i soggetti come responsabili di attacchi informatici con effetti significativi che costituiscono una minaccia esterna per uno Stato membro.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, cioè il 27 gennaio 2025. Come precisato all’articolo 2, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/796
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2019/796 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con inserimento di nuove voci nella sezione "A. Persone fisiche".
Nuove iscrizioni nell’elenco sanzionatorio
L’allegato aggiunge tre persone fisiche alla sezione "A. Persone fisiche": Nikolay Alexandrovich Korchagin, Vitaly Shevchenko e Yuriy Fedorovich Denisov. Per ciascuno sono indicati dati identificativi, cittadinanza russa, data di nascita, sesso ed entità associata alla direzione principale dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GRU).
Motivazione dell’inserimento
I tre soggetti sono qualificati come coinvolti in attacchi informatici con effetti significativi e responsabili di attività di intelligence dirette contro l’Estonia, consistenti nell’accesso illegale a sistemi informatici e nella raccolta di informazioni sensibili, anche relative alla sicurezza informatica, alle capacità informatiche dello Stato e a dati personali sensibili. Gli attacchi hanno interessato anche alleati e partner dell’Estonia e la conservazione di informazioni classificate.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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