Regolamento (UE) 2025/127
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/127 della Commissione, del 27 gennaio 2025, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull’interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via correttiva sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, per rimediare a errori presenti in alcune versioni linguistiche che potevano alterare il significato di disposizioni tecniche sul calcolo del CCα e del CCβ. La Commissione precisa che la rettifica riguarda solo le lingue indicate e non incide sulle altre versioni linguistiche. Il provvedimento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 sui metodi analitici per i residui di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle versioni linguistiche specificamente indicate del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione, limitatamente alla correzione di errori testuali che incidono sulla sostanza di alcune disposizioni tecniche relative al limite di decisione di conferma (CCα) e alla capacità di rivelazione di screening (CCβ). Non modifica la versione italiana e, secondo il testo, non riguarda le altre versioni linguistiche non menzionate. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore, in quanto regolamento dell’Unione.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/127 della Commissione interviene per correggere errori presenti in talune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808. Le correzioni riguardano disposizioni tecniche che incidono sulla determinazione del limite di decisione di conferma (CCα) e della capacità di rivelazione di screening (CCβ), con l’obiettivo di evitare calcoli errati e garantire uniformità applicativa del testo dell’Unione.
Contesto e base giuridica
La Commissione fonda il regolamento sul TFUE e sull’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625, che disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nel settore alimentare e dei mangimi, della salute e del benessere animale, della sanità delle piante e dei prodotti fitosanitari. Il provvedimento è adottato anche in coerenza con il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, già espresso prima dell’adozione del regolamento (UE) 2021/808.
Errori oggetto di rettifica
I considerando individuano una serie di errori sostanziali in diverse lingue del regolamento (UE) 2021/808:
- nelle versioni ceca, estone e irlandese, all’articolo 2, secondo comma, punto 14), nella definizione di "limite di decisione di conferma (CCα)";
- nelle versioni ceca, danese, estone, irlandese, polacca, spagnola e tedesca, all’articolo 5, paragrafo 2, sempre in relazione al CCα;
- nelle versioni bulgara, ceca, croata, irlandese e portoghese, all’allegato I, punto 2.6, punto 1, lettera a), seconda frase, con rischio di calcolo errato del CCα;
- nelle versioni bulgara, ceca, croata, irlandese, portoghese e slovena, all’allegato I, punto 2.6, punto 2, lettera a), punto i), seconda frase, anch’essa suscettibile di determinare un calcolo errato del CCα;
- nelle versioni bulgara, croata, irlandese e slovacca, all’allegato I, punto 2.7, punto 1, lettera a), seconda frase, con possibile errore nel calcolo della capacità di rivelazione di screening (CCβ);
- nella versione croata, all’allegato I, punto 2.7, punto 2, lettera a), seconda frase, con analogo rischio rispetto al CCβ.
Ambito soggettivo e linguistico della rettifica
La rettifica è circoscritta alle lingue espressamente menzionate e non altera il contenuto delle altre versioni linguistiche. Il testo segnala inoltre che l’articolo 1 del regolamento non riguarda la versione italiana, circostanza che per il lettore italiano conferma l’assenza di modifiche al testo italiano del regolamento (UE) 2021/808.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto della rettifica
Rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, adottato in materia di rendimento dei metodi analitici per i residui di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti, interpretazione dei risultati e metodi di campionamento.
Errori nelle definizioni e nei criteri tecnici
Il considerando rileva errori nella versione ceca, estone e irlandese all’articolo 2, secondo comma, punto 14), sulla definizione di "limite di decisione di conferma (CCα)", e in varie versioni linguistiche all’articolo 5, paragrafo 2, sempre sul CCα. Gli errori interessano anche l’allegato I, punti 2.6 e 2.7, con possibili ripercussioni sul calcolo del CCα e del CCβ.
Versioni linguistiche interessate
La rettifica riguarda le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, irlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808. Il testo precisa che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
Base giuridica e conformità procedurale
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2017/625, in particolare dell’articolo 34, paragrafo 6. Le misure risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, espresso prima dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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