Sentenza n. 9627/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione in via cautelare, del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Brazzaville prot. n.2734, emesso in data 27 ottobre 2025 e notificato in pari data, nonché della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 del 26 agosto 2025 e di ogni altro atto presupposto, nonché connesso, consequenziale o successivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per studio universitario adottato dall'Ambasciata d'Italia a Brazzaville
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto per studio universitario, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 4, comma 2, del d.i. n. 850 del 2011 e degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990, sostenendo che il documento relativo al colloquio consolare non fosse un verbale idoneo a comprovare l'intervista. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 6-bis del d.P.R. n. 394/1999, nonché eccesso di potere, contestando la rilevanza attribuita dall'amministrazione all'insufficiente conoscenza della lingua italiana e alla conoscenza superficiale del corso di studi. Secondo la ricorrente, la verifica linguistica sarebbe spettata all'università, che l'avrebbe già effettuata, e nessuna norma avrebbe previsto la conoscenza dell'italiano quale requisito per il visto. Sono state inoltre contestate l'inidoneità dell'alloggio, la distanza tra l'alloggio indicato in provincia di Padova e l'università di Firenze e l'asserita mancanza di copertura assicurativa sanitaria, sostenendo che l'alloggio fosse idoneo, che la frequenza potesse avvenire anche da remoto o mediante sistemazioni temporanee e che la polizza assicurativa fosse valida.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, definendo la causa con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha rilevato preliminarmente che il diniego era plurimotivato e che, secondo il principio dell'atto plurimotivato, è sufficiente la validità di una sola delle ragioni poste a fondamento dell'atto per sostenerne la legittimità, con assorbimento degli ulteriori motivi. Il giudice ha inoltre riconosciuto all'amministrazione diplomatica un'ampia discrezionalità nella valutazione delle domande di visto, sindacabile solo in presenza di macroscopiche abnormità logiche, dovendo essere contemperato l'interesse del richiedente con l'esigenza di prevenire il rischio migratorio. Nel caso concreto, il colloquio consolare aveva evidenziato una conoscenza insufficiente, se non nulla, della lingua italiana e una conoscenza superficiale del corso di studi e delle relative materie. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a far dubitare dell'effettiva finalità di studio e a fondare un ragionevole rischio migratorio. Il verbale del colloquio non doveva contenere formule sacramentali: era sufficiente un atto sottoscritto dall'intervistatore e dall'intervistato, redatto in lingua comprensibile, recante data, luogo, identità dei partecipanti, domande e risposte, elementi presenti nel caso esaminato. La fondatezza delle ragioni relative al colloquio è stata ritenuta sufficiente, in ragione della natura plurimotivata del diniego, a giustificare il rigetto dell'intero ricorso, senza esaminare le ulteriori censure. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in favore dell'amministrazione in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
previa comunicazione alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in camera di consiglio
Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, ove ne ricorrano i presupposti e siano sentite le parti.
art. 4, comma 2, d.i. n. 850/2011
È stato invocato in relazione alla documentazione del colloquio consolare; il TAR ha ritenuto sufficiente un atto sottoscritto, comprensibile all'interessato, con indicazione di data, luogo, partecipanti, domande e risposte, senza formule sacramentali.
artt. 2 e 3 l. n. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente in relazione agli obblighi di correttezza procedimentale e motivazione; le censure sono state ritenute infondate.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente, anche in considerazione delle circostanze emerse dal colloquio consolare.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente con riguardo ai presupposti del visto d'ingresso; il giudice ha confermato la rilevanza della verifica dello scopo effettivo del viaggio e del rischio migratorio.
art. 6-bis d.P.R. n. 394/1999
Richiamato dalla ricorrente in relazione al rilascio del visto per studio; la censura è stata respinta.
art. 99 c.p.a.
Il TAR ha richiamato il principio, riferito all'atto plurimotivato, secondo cui è sufficiente la validità di una ragione autonoma dell'atto, con possibile assorbimento delle altre censure, citando l'Adunanza Plenaria n. 5/2015.
Massime di principio
- Il diniego di visto d'ingresso è un atto plurimotivato quando si fonda su più ragioni autonome; la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento e consente l'assorbimento delle censure relative alle altre motivazioni.
- Nella valutazione delle domande di visto per studio, l'amministrazione diplomatica dispone di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per macroscopiche abnormità logiche o manifeste irragionevolezze.
- La verifica dello scopo effettivo del viaggio e del rischio migratorio può fondarsi anche sugli elementi emersi dal colloquio consolare, inclusi l'insufficiente conoscenza della lingua italiana e la conoscenza superficiale del corso di studi prescelto.
- Il colloquio consolare non deve essere documentato mediante un verbale con formule sacramentali: è sufficiente un atto sottoscritto dall'intervistatore e dall'intervistato, redatto in lingua comprensibile all'interessato e contenente data, luogo, identità dei partecipanti, domande e risposte in forma chiara, anche sintetica.
- L'insufficiente conoscenza della lingua italiana, unitamente alla scarsa conoscenza del percorso universitario prescelto, può costituire indice fattuale del rischio che la richiesta di ingresso non sia effettivamente finalizzata allo studio.
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