Sentenza del 23/02/2017 n. 710 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Dichiarazioni - Integrativa - Omessa presentazione - Versamenti corretti - Rilevanza - Errori - Emendabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'efficacia della mancata presentazione di una dichiarazione integrativa destinata a correggere errori presenti nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente sosteneva che gli errori fossero materiali e che i versamenti effettuati fossero comunque corretti, senza alcun danno per l'Erario. La questione consisteva nello stabilire se l'omessa dichiarazione integrativa impedisse al contribuente di far valere successivamente la correttezza dei versamenti e di emendare gli errori oltre il termine ordinario previsto per l'integrazione.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta. La mancata presentazione della dichiarazione integrativa non rende inesistenti o irrilevanti i versamenti correttamente effettuati e non può determinare un pregiudizio per il contribuente quando non vi sia alcun danno erariale. È inoltre riconosciuta la possibilità di correggere gli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi anche oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Massime di principio
- L'omessa presentazione di una dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente di dimostrare, in un momento successivo, l'esistenza di errori materiali nella dichiarazione originaria.
- Quando i versamenti risultano corretti e non sussiste un danno per l'Erario, gli errori formali o materiali dichiarativi non dovrebbero comportare un' indebita maggiore imposizione.
- Gli errori nella dichiarazione dei redditi possono essere emendati anche oltre il termine ordinario per l'integrazione, purché siano provati e non siano finalizzati a ottenere un indebito vantaggio fiscale.
- La valutazione deve concentrarsi sulla situazione sostanziale e sull'effettiva debenza del tributo, non esclusivamente sull'adempimento formale della dichiarazione integrativa.
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