Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17530/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: (1) vizio di contraddittorietà della motivazione riguardo alla determinazione della pena base, con la censura che la sentenza di primo grado avrebbe fissato una pena base numericamente superiore al minimo edittale mentre la Corte d'appello avrebbe affermato che la pena era "già dosata sul minimo edittale" e senza ricostruire analiticamente la pena base e gli aumenti applicati; (2) carenza di motivazione individualizzata sui criteri di commisurazione della pena (art. 132 e 133 c.p.), con asserito uso di formule generiche sulla modalità di commissione, intensità del dolo, non esiguità del lucro e mancanza di ristoro, senza tradurre tali parametri in una calibrazione numerica della pena e senza confronto concreto con la richiesta difensiva di applicazione del minimo edittale. Il ricorrente invocava le disposizioni del codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), e art. 125, comma 3) e gli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva congruamente confermato la determinazione della pena disposta in primo grado (pena base per la truffa: 1 anno e 1 mese di reclusione e € 180 di multa, aumentata per la recidiva infraquinquennale e per l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; poi aumento per la continuazione con il reato di sostituzione di persona sino al complesso finale di 1 anno, 3 mesi e 16 giorni e € 245 di multa). La Corte di cassazione ha ritenuto che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito e che la motivazione della Corte d'appello, pur in presenza di un esiguo scostamento dal minimo edittale, è logica e congrua in relazione a modalità della condotta, intensità del dolo, profitto illecito e mancato ristoro. Inoltre, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva dedotto in appello questioni relative alle circostanze attenuanti generiche, per cui tali censure sarebbero nuove e inammissibili in cassazione. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende; nulla a carico per le spese della parte civile in quanto il giudizio riguardava solo questioni di trattamento sanzionatorio e non interessi civili.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come parametro per censurare la motivazione (contraddittorietà). La Corte ha utilizzato tale quadro di riferimento per valutare la fondatezza delle ragioni di cassazione sul piano della motivazione e ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da giustificare la cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alle censure sulla motivazione (insufficienza), ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficientemente analitica e non suscettibile di annullamento.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze procedurali sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto tuttavia che questioni non dedotte in sede di appello non possano essere prospettate per la prima volta in Cassazione, rendendo inammissibili alcune censure.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sui criteri per la determinazione della pena. La Corte ha valutato che il Tribunale e la Corte d'appello hanno applicato i criteri previsti (personalità dell'agente, gravità del fatto, responsabilità, intenzionalità ecc.) e hanno motivato la valutazione in modo congruo.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i parametri specifici per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti, modalità della condotta, danno, colpa, dolo, ecc.). La Corte ha ritenuto che tali parametri siano stati adeguatamente considerati e motivati dal giudice di merito, e che il ricorrente non abbia dimostrato arbitrarietà o illogicità.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul concorso di reati e sulle modalità di aumento della pena. È stata richiamata per giustificare l'aumento della pena in relazione alla recidiva e alla continuazione con altro reato.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma usata per fondare la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì applicato una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, ritenendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La determinazione della pena è rimessa in larga misura al giudice del merito: per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario dimostrare che la misura è frutto di arbitrio, contraddizione manifesta o illogicità, non semplici disaccordi sulla valutazione della gravità.
  • Le censure sulla insufficiente motivazione devono mostrare un concreto vuoto logico o la mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; formulazioni generiche non sono sufficienti a valere in cassazione.
  • Se il difensore chiede in appello la compressione della pena sul minimo, il giudice d'appello deve motivare con riferimento ai singoli parametri (modalità della condotta, dolo, profitto, ristoro, personalità dell'agente) e il ricorso in cassazione dovrà dimostrare che tale motivazione è illogica o contraddittoria.
  • Questioni e circostanze non dedotte in appello non possono essere prospettate per la prima volta in Cassazione: ciò rende indispensabile un'articolazione completa delle doglianze già nel grado d'appello.
  • Quando il ricorso riguarda solo profili sanzionatori (trattamento della pena) e non diritti civili, la parte civile non ha diritto automatico alle spese in Cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se si rilevano profili di colpa nella determinazione della domanda.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.