Cassazione Civile, Ordinanza n. 22497/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La società ha proposto opposizione avverso un estratto di ruolo relativo a quattro avvisi di addebito, deducendo l'omessa rituale notifica degli atti e, nel ricorso per cassazione, ha articolato sette motivi: (1) violazione delle regole sulla notificazione via PEC e sulla notificazione in generale, nonché omessa pronuncia e difetto di motivazione; (2) violazione delle norme sulle preclusioni probatorie in appello e nel rito del lavoro; (3) violazione delle preclusioni sulla produzione di nuove prove da parte dell'INPS; (4) difetto di ius postulandi dell'avvocato del libero foro; (5) illegittimità dell'aggio di riscossione; (6) errato calcolo degli interessi; (7) difetto di motivazione. L'INPS ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'insussistenza dell'interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo una volta ritenuta rituale la notifica degli avvisi di addebito. La Corte d'appello aveva infatti accolto l'impugnazione dell'INPS e respinto quella incidentale della società, considerando provata la notifica già in primo grado; il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tre avvisi per difetto di interesse, poiché notificati, e l'aveva accolta solo per il quarto, per cui mancava prova della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e non censurata la parte decisiva della sentenza di merito che affermava l'insussistenza dell'interesse ad agire, trattandosi di impugnazione del solo estratto di ruolo a fronte della rituale notifica degli avvisi di addebito. Ha applicato il regime introdotto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, rilevando che la diretta impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo nelle tre ipotesi tassative previste dalla norma e che, nel caso concreto, nessuna di esse era stata allegata. Ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità per difetto originario di interesse e condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
l'estratto di ruolo non è impugnabile
La Corte lo considera applicabile anche ai giudizi in corso e ai debiti previdenziali; la diretta impugnazione è eccezionale e ammessa solo nelle tre ipotesi tassative indicate dalla norma, altrimenti l'opposizione è inammissibile per difetto di interesse.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021
Ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, incidendo sulla proponibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo anche nei procedimenti pendenti.
art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
L'avviso di addebito è equiparato alla cartella esattoriale ai fini del regime di impugnazione richiamato dalla Corte.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
È una delle ipotesi tassative in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto e quindi giustificare la diretta impugnazione.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
È una delle ipotesi tassative relative alla riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni che consente la diretta impugnazione.
art. 1, comma 1, lett. a), d.M. 18 gennaio 2008, n. 40
Individua i soggetti pubblici rilevanti ai fini della terza ipotesi di tutela anticipata richiamata dalla norma.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'opposizione al solo estratto di ruolo è inammissibile quando il contribuente non deduca e dimostri una delle specifiche ipotesi legali che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata.
- L'interesse ad agire va verificato al momento della decisione e, sopravvenuta la disciplina che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo, il giudice deve applicarla anche ai giudizi pendenti.
- Quando la sentenza di merito fonda il rigetto o l'inammissibilità su una ratio autonoma non censurata, il ricorso per cassazione che non la investa è inammissibile per difetto di interesse.
- L'avviso di addebito previdenziale è equiparato alla cartella esattoriale ai fini dell'applicazione della disciplina sull'estratto di ruolo.
- La tutela anticipata contro l'iscrizione a ruolo è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, non essendo sufficiente la mera deduzione dell'omessa notifica dell'atto presupposto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22409/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22413/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22420/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22424/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22437/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22439/2025 del 04/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →