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Sentenza

Sentenza del 26/01/2016 n. 180 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO - Rimessione in termini - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva annullato gli atti impositivi relativi a IRPEF e altre imposte per gli anni 2006, 2007 e 2008. L'Ufficio contestava, da un lato, la rimessione in termini concessa alla contribuente per impugnare gli avvisi di accertamento, sostenendo la violazione degli articoli 113, 115 e 153, comma 2, c.p.c.; dall'altro, contestava la valutazione dell'accertamento sintetico effettuato ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 600/1973 e il riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado. È stata ritenuta corretta la rimessione in termini, poiché la mancata impugnazione tempestiva degli avvisi era dipesa dall'omissione del professionista incaricato, quindi da una causa non imputabile alla contribuente. Il giudice ha potuto esaminare nel merito gli avvisi e ha ritenuto insufficienti le prove e la motivazione dell'Ufficio: la contribuente aveva documentato la provenienza delle proprie disponibilità finanziarie, mentre l'Amministrazione non aveva fornito una dimostrazione adeguata delle maggiori somme non dichiarate né presunzioni gravi, precise e concordanti. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini è possibile quando la parte dimostra di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile.

    La norma consente di recuperare un termine processuale perentorio quando la decadenza dipende da un impedimento estraneo alla volontà e alla responsabilità della parte. Nel caso concreto, l'omissione del professionista incaricato è stata considerata causa non imputabile alla contribuente, purché adeguatamente documentata.

  • Articoli 113 e 115 c.p.c.

    Il giudice deve decidere secondo diritto e sulla base delle prove ritualmente acquisite. La sentenza di primo grado è stata ritenuta conforme a tali principi, avendo valutato la documentazione della contribuente e l'insufficiente dimostrazione fornita dall'Ufficio.

  • Articolo 38 del d.P.R. n. 600/1973

    La disciplina dell'accertamento sintetico o da redditometro non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare e dimostrare concretamente la pretesa tributaria. Il contribuente può fornire prova della provenienza delle somme e delle disponibilità finanziarie utilizzate per le spese considerate.

  • Articolo 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.

    Gli elementi posti a fondamento dell'accertamento devono presentare un grado sufficiente di gravità, precisione e concordanza. Nel caso esaminato, l'Ufficio non ha fornito presunzioni dotate di tali requisiti.

Massime di principio

  • La rimessione in termini può essere riconosciuta quando la perdita del termine processuale dipende da una negligenza del professionista incaricato, purché il contribuente dimostri l'incarico conferito, l'omissione del professionista e l'assenza di propria colpa.
  • La rimessione in termini non comporta automaticamente la vittoria nel merito: consente soltanto al giudice di esaminare la contestazione che sarebbe stata tardiva.
  • Negli accertamenti sintetici o da redditometro, l'Amministrazione deve motivare in modo concreto la maggiore capacità contributiva e collegarla a elementi probatori adeguati.
  • Il contribuente può superare la presunzione derivante dalle spese o dalle disponibilità finanziarie documentandone l'effettiva provenienza, ad esempio tramite redditi già tassati, finanziamenti, donazioni o altre fonti lecite.
  • Una contestazione dell'accertamento non può basarsi su affermazioni generiche: l'Ufficio deve fornire elementi specifici e presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta profili particolarmente complessi o problematiche interpretative non univoche.

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